IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  recante  disposizioni  volte   a
prevenire e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie
esotiche invasive; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1141   della
Commissione, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2019/1262 della Commissione del 25 luglio 2019, che istituisce  un
elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale  («elenco
dell'Unione») che deve essere  tenuto  opportunamente  aggiornato  in
conformita'  dell'art.  4,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1143/2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, ed in particolare  l'art.
2, comma 1, lettera d) che individua le specie arboree coltivabili  a
bosco ceduo a rotazione rapida e l'art. 18, comma 1, che fissa all'1%
la percentuale annua di massimale nazionale di  cui  all'allegato  II
del regolamento (UE) n. 1307/2013 da destinare  al  pagamento  per  i
giovani agricoltori; 
  Vista la nota 26 luglio 2019, protocollo n. 18403, con la quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
comunicato lo stato della  procedura  relativa  alla  emanazione  del
regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla terza lista
di specie esotiche invasive, evidenziando l'opportunita'  di  avviare
tempestivamente le procedure per  escludere  l'Acacia  saligna  dalla
lista delle specie coltivabili; 
  Vista la nota 25 luglio 2019, protocollo n.  62311,  con  la  quale
AGEA - Area coordinamento ha rappresentato un fabbisogno  complessivo
di spesa per il pagamento per  i  giovani  agricoltori  che  richiede
l'innalzamento al 2% della percentuale di cui all'art. 18,  comma  1,
del sopracitato decreto 7 giugno 2018; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 30,  comma  6,  del  sopracitato
decreto 7 giugno 2018,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previa  comunicazione
alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato
e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono  apportati
gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 18,  comma  4,  del  sopracitato
decreto 7 giugno 2018,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previa  comunicazione
alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato
e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, la  percentuale
di cui al comma 1 del medesimo art. 18, puo' essere rivista entro  il
1° agosto dell'anno precedente all'anno di sua applicazione; 
  Ritenuto opportuno, pertanto,  dalla  presentazione  della  domanda
unica  2020,  eliminare  la  specie  Acacia  saligna   dalle   specie
coltivabili a bosco ceduo a rotazione rapida ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentarie forestali 7 giugno 2018, e, ai fini della semplificazione
amministrativa, innalzare al 2% la percentuale di  cui  all'art.  18,
comma 1 del medesimo decreto 7 giugno 2018; 
  Vista la comunicazione 6 agosto 2018, protocollo  AOOGAB  n.  8596,
alla segreteria della Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifica art. 2, comma 1, lettera d) 
               del decreto ministeriale 7 giugno 2018 
 
  1. All'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno  2018,  citato  in
premessa, e' eliminata la specie  Acacia  saligna  dall'elenco  delle
specie comprese nella definizione di bosco ceduo a  rotazione  rapida
di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k) del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013.