IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 1, comma 936, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
  Considerato che  le  ottantatre'  societa'  cooperative,  riportate
nell'elenco  parte  integrante  del  decreto,   si   sono   sottratte
all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni
previste dalla norma sopra citata; 
  Considerato che, le stesse cooperative, non depositano il  bilancio
di  esercizio  da  piu'  di  due  anni  e,  pertanto,  sono   sciolte
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 11 maggio 2019, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  109,  e'  stato  pubblicato  l'avviso
dell'avvio  del   procedimento   per   lo   scioglimento   per   atto
dell'autorita'  senza   nomina   del   commissario   liquidatore   di
ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle  Regioni  Abruzzo,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto; 
  Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della
comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di
revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare
un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio
del procedimento; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle
sopra citate disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposto  lo  scioglimento  senza  nomina  del  liquidatore  di
ottantatre' societa' cooperative aventi sede nelle Regioni:  Abruzzo,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Liguria,   Lombardia,
Marche,  Molise,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna,  Toscana  e   Veneto,
riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.