IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con
cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'Area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista la determina AIFA n. 314 del 24 marzo 2014, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2014, relativa  all'inserimento
dell'epoetina alfa («Binocrit») nell'elenco dei medicinali  erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai  sensi
della legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  per  il  trattamento  della
sindrome mielodisplastica; 
  Vista la determina n. 1362 del 16 settembre 2019, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, con la quale  e'  stato
definito  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  del  medicinale
«Binocrit» per la nuova indicazione di seguito riportata: 
  «trattamento dell'anemia sintomatica (concentrazione di  emoglobina
≤10 g/dl) in adulti con sindromi mielodisplastiche (MDS)  primarie  a
rischio basso o intermedio 1 e con bassa eritropoietina sierica (<200
mU/ml)»; 
  Considerato che la nuova indicazione  terapeutica  autorizzata  del
medicinale  «Binocrit»  sopra  citata   non   include   le   seguenti
sottopopolazioni di pazienti affetti da mielodisplasia: 
    pazienti adulti con IPSS > intermedio 1; 
    pazienti   con   valori   di   eritropoietina   >   200    mUI/ml
indipendentemente da IPSS; 
    pazienti < 18 anni indipendentemente da IPSS; 
  Ritenuto opportuno mantenere la prescrizione di detto medicinale  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale solo per  le  suddette
sottopopolazioni di pazienti affetti da sindrome mielodisplastica; 
  Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nelle  riunioni
dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 1 alla determina AIFA  n.  314  del  24  marzo  2014  e'
abrogato e sostituito con quello della presente determina.