IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile  che  prevede  lo
scioglimento  d'autorita'  degli  enti  cooperativi  che  non   hanno
depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7  e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 13 luglio 2019 nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  163,  e'  stato  pubblicato  l'avviso
dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorita',
senza nomina del commissario  liquidatore,  di  trentasette  societa'
cooperative  aventi  sede  nelle   Regioni:   Basilicata,   Calabria,
Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,   Lombardia,   Piemonte,   Puglia,
Sardegna e Veneto; 
  Considerato che, la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, e' resa necessaria in quanto i destinatari della
comunicazione  sono  risultati   irreperibili   gia'   in   sede   di
revisione/ispezione e per gli stessi non e' stato possibile  ricavare
un indirizzo Pec valido da utilizzare per la comunicazione  di  avvio
del procedimento; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  sciolte,  senza  nomina  del  commissario   liquidatore,   le
trentasette societa'  cooperative  di  cui  all'allegato  elenco  che
costituisce parte integrante del presente decreto.