Art. 2 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonche' mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, si provvede, a decorrere dal 2019: a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019. b) per il personale universitario, si provvede a carico dei bilanci delle Amministrazioni di appartenenza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1945