Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 4, sono erogabili fino ad
esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di
investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate solo
in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il
raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti
periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma
degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con
avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le istanze trasmesse oltre quella
data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si
rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto al
successivo comma 3.
2. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad
ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di
cui all'art. 1, comma 4, e' sufficiente produrre copia del relativo
contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente
dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del
corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono
detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da
apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione,
rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di
rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.
3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del
perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per
la rendicontazione con decreto del direttore generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dal beneficio e le
risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente
spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con
lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione
dell'istanza.