Art. 3
Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili
esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 giugno 2020.
2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria:
a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica
superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 4.000
per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per
ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni
veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a
7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni
veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano
CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7
tonnellate fino a 16 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo a
trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a
16 tonnellate;
c) di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il
trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo e' determinato
in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del
dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro
1.000.
3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a
pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti
inquinamento euro VI. Il contributo e' determinato, avuto riguardo al
sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi
i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato:
euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno
carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 12.000 per ogni veicolo
euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16
tonnellate.
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) 2° cpv del
presente decreto, il contributo e' determinato in euro 2.000 per ogni
veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7
tonnellate.
5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui
all'allegato 1 al presente decreto;
b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase V (Stage V) del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le
unita' precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla
fase V (Stage V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita'
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente
articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:
a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime
ATP, ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a
creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e
veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei
maggiori costi delle unita' refrigeranti/calorifere a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c),
installate su tali veicoli.
7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il
contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi
rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500
per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o
semirimorchio.
8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente
articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della
presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del
fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art.
3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.