Art. 4
Modalita' di dimostrazione
dei requisiti richiesti
1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 3 gli
aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire nella fase di
rendicontazione ed a pena di inammissibilita', la prova documentale
che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste
dal presente decreto.
2. Con decreto del direttore per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo
decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande e
della documentazione a rendicontazione.