Art. 13 
 
                        Verifiche e controlli 
 
  1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di
procedere  con  tutti  gli  accertamenti   e   le   verifiche   anche
successivamente all'erogazione degli incentivi e di procedere, in via
di autotutela,  con  l'annullamento  del  relativo  provvedimento  di
concessione, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove  in
esito alle  verifiche  effettuate  emergano  gravi  irregolarita'  in
relazione alle dichiarazioni sostitutive  rese  ovvero  nel  caso  di
violazione dell'art. 1, comma 8 del decreto  ministeriale  22  luglio
2019, n. 336. 
  2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 8 del decreto ministeriale  n.  336/2019,  l'Amministrazione
avvalendosi del C.E.D. del  Dipartimento  per  i  trasporti  provvede
all'inserimento di appositi  ostativi  informatici  per  impedire  il
cambio di intestazione dei  veicoli  in  violazione  del  vincolo  di
inalienabilita'. 
  3. Il presente decreto e' pubblicato nel  sito  web  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   nella   sezione   dedicata
all'autotrasporto - contributi ed incentivi - ed entra in  vigore  il
giorno successivo alla data della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 ottobre 2019 
 
                                       Il direttore generale: Cinelli