Art. 2 
 
                    Modalita' di funzionamento - 
               Art. 2 decreto ministeriale n. 336/2019 
 
  1. La misura d'incentivazione di cui  al  decreto  ministeriale  22
luglio 2019 n. 336 e' articolata in due fasi distinte e successive: 
    a) la fase di prenotazione finalizzata ad accantonare,  ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale  i
soggetti   interessati   hanno   l'onere   di    fornire    analitica
rendicontazione  dei  costi  di  acquisizione  dei  beni  oggetto  di
investimento  secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  del   presente
decreto. 
  2.  Qualora   nel   corso   della   fase   di   istruttoria   della
rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto  il  soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero  irregolarita'  ne  fornisce
comunicazione all'amministrazione che,  con  provvedimento  motivato,
dispone la non ammissione dell'impresa  istante  agli  incentivi.  In
questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel  corso  della
fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 
  3.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  definizione  di   quattro
«contatori», uno per ognuna delle aree omogenee  di  investimenti  di
cui all'art. 1, comma  4,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  decreto
ministeriale 22  luglio  2019  n.  336  come  integrato  dal  decreto
ministeriale 27 agosto 2019, n. 393. L'entita' delle risorse via  via
presenti  e  utilizzabili  per  ognuna  delle  singole   aree   viene
aggiornata periodicamente tramite una piattaforma informatica gestita
dal soggetto gestore che provvede: 
    a) all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 
    b) alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali  siano  venuti  meno  i  presupposti  dell'accantonamento   con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  4.  In  caso  di  esaurimento  delle  risorse  le  domande  saranno
accettate con riserva ai fini  dello  scorrimento  dell'elenco  degli
istanti. 
  5. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 3, lettera a) e' considerato esclusivamente  ai  fini
della  stima  complessiva  degli  incentivi  massimi  erogabili   per
tipologia di investimento. 
  Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante
per  ciascuna  impresa  si  procedera'  alla   verifica   dei   costi
rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti
previsti per gli investimenti.