Art. 2 Modalita' di funzionamento - Art. 2 decreto ministeriale n. 336/2019 1. La misura d'incentivazione di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 e' articolata in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. Qualora nel corso della fase di istruttoria della rendicontazione di cui all'art. 11 del presente decreto il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 3. Il soggetto gestore procede alla definizione di quattro «contatori», uno per ognuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 22 luglio 2019 n. 336 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente tramite una piattaforma informatica gestita dal soggetto gestore che provvede: a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti dell'accantonamento con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 4. In caso di esaurimento delle risorse le domande saranno accettate con riserva ai fini dello scorrimento dell'elenco degli istanti. 5. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 3, lettera a) e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.