Art. 4 Prova del perfezionamento dell'investimento 1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda hanno l'onere di fornire prova del perfezionamento dell'investimento. Per tale finalita', a decorrere dal 1° aprile 2020 i predetti soggetti trasmettono, utilizzando l'applicazione che sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2019-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 5 a 9 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'art. 3, comma 5 lettera a) del decreto ministeriale n. 336/2019. 2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di documentazione amministrativa. 3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. 4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell'incentivo e' subordinata, altresi', alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli medesimi comprovabile tramite la ricevuta rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 336/2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 393 ed il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».