Art. 9 
 
       Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi 
              portacasse - Art. 1, comma 4, lettera d) 
 
  1. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di  gruppi  di  8  casse  mobili  in  ragione  di  un   rimorchio   o
semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi hanno  l'onere
di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: 
    a) contratto, ovvero ordinativo  d'acquisto  di  data  posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 336/2019,  da  cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse  mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo; 
    b) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  decreto
ministeriale n. 336/2019; 
    c) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza  dei  requisiti  tecnici  delle  unita'  di  trasporto
intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla  normativa  internazionale
in materia; 
    d) relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti
il numero di targa (ovvero di  copia  della  ricevuta  attestante  la
presentazione   dell'istanza    di    immatricolazione    debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente)  ai  fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta,  in  Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto  ministeriale
n. 336/2019.