Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n.
152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE;  con  riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato
decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi
previsti; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380,
articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da
27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82; 
    decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164  e  decreto  del
Presidente della Repubblica 13  giugno  2017,  n.  120  nel  rispetto
dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,
articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle
procedure ivi previste; 
    leggi e disposizioni regionali e  provinciali,  anche  di  natura
organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla
presente ordinanza, oltre che dei  piani  urbanistici  comunali,  dei
piani  e  dei  progetti  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio
marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali,
generali e di settore comunque denominati. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la
redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art.
163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al
comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati.  Di  conseguenza  e'
derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art.
163. 
  3. Il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a),  e'  consentita  nei  limiti
di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    59, comma 1-bis, allo scopo  di  consentire  l'affidamento  anche
sulla base del progetto definitivo. In  tal  caso  la  redazione  del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  puo'  essere  messa  a  carico
dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma,  2  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti
responsabili delle procedure. 
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini
dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi
alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63,
anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove  possibile
e qualora richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque  operatori
economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei  requisiti,
secondo le modalita' descritte all'art. 163,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 50/2016. 
  6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi
di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti in materia di lavoro. 
  7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione
emergenziale in  atto  e  comunque  non  inferiore  a cinque  giorni.
Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art.
163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture
eventualmente gia' realizzata.