Art. 3 
 
   Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Il commissario delegato identifica entro sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui
alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, necessari per  il  superamento  dell'emergenza,
nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere c), d)
ed e), del medesimo  art.  25,  trasmettendole  alla  regione  ed  al
Dipartimento della  protezione  civile,  ai  fini  della  valutazione
dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo. 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per  ciascuna
misura il comune, la localita',  la  localizzazione,  la  descrizione
tecnica e la relativa  durata  nonche'  l'indicazione  delle  singole
stime di costo. 
  3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il
commissario delegato definisce per  ciascun  comune  la  stima  delle
risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese  a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario
delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti. 
  5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella
parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso
di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e),
del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire
anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze
a qualunque titolo previste.