Art. 4 
 
                  Contributi autonoma sistemazione 
 
  1. Il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  sindaci,  e'
autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione
principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in
parte, ovvero sia stata sgomberata  in  esecuzione  di  provvedimenti
delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui  in
premessa,  un  contributo  per  l'autonoma   sistemazione   stabilito
rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari,  in euro  500
per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli
composti da tre unita', in euro 800 per quelli  composti  da  quattro
unita', fino ad un  massimo  di euro  900,00  mensili  per  i  nuclei
familiari composti da  cinque  o  piu'  unita'.  Qualora  nel  nucleo
familiare siano presenti persone di eta' superiore  a  sessantacinque
anni, portatori  di  handicap  o  disabili  con  una  percentuale  di
invalidita'  non  inferiore  al  67%,  e'  concesso   un   contributo
aggiuntivo di euro 200,00  mensili  per  ognuno  dei  soggetti  sopra
indicati, anche  oltre  il  limite  massimo  di euro  900,00  mensili
previsti per il nucleo familiare. 
  2. I benefici  economici  di  cui  al  comma  1,  sono  concessi  a
decorrere  dalla  data  indicata  nel   provvedimento   di   sgombero
dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano  realizzate
le  condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,  ovvero   si   sia
provveduto ad altra sistemazione avente carattere  di  stabilita',  e
comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,  il
commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui  all'art.
8. 
  4. Il contributo di cui al presente articolo  e'  alternativo  alla
fornitura  gratuita  di   alloggi   da   parte   dell'amministrazione
regionale, provinciale o comunale.