Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n.
120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che
al momento degli eventi  calamitosi  in  rassegna  erano  soggetti  a
procedure di bonifica ambientale  dovuta  alla  presenza  di  rifiuti
pericolosi,  tossici  o  nocivi  idonei  a  modificare   la   matrice
ambientale naturale gia'  oggetto  di  valutazione  dalle  competenti
Direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della  tutela  del
territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati
possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora, in  relazione  al
loro utilizzo, non presentino concentrazioni di inquinanti  superiori
ai limiti di cui alle colonne A o B, tabella 1, allegato 5, al titolo
V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. I materiali litoidi e vegetali  rimossi  dal  demanio  idrico  e
marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e
per il ripristino dell'officiosita' dei corsi  d'acqua,  possono,  in
deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275,
essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto  e  di  opere
idrauliche ai  realizzatori  degli  interventi  stessi,  oppure  puo'
essere prevista la compensazione,  nel  rapporto  con  gli  operatori
economici, in  relazione  ai  costi  delle  attivita'  inerenti  alla
sistemazione  dei  tronchi  fluviali  con  il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti. La cessione dei  suddetti  materiali  puo'  essere
disciplinata  anche  con   atto   di   concessione   che   stabilisca
puntualmente i quantitativi di materiali  asportati,  la  valutazione
economica in relazione  ai  canoni  demaniali  e  quanto  dovuto  dal
concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico  delle
risorse di cui all'art. 2. Per i materiali litoidi asportati, il  RUP
assicura al commissario delegato la corretta valutazione  del  valore
assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del  materiale  da
asportare, oltre  che  la  corretta  contabilizzazione  dei  relativi
volumi. 
  3. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti  dagli  eventi
di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli  enti  ordinariamente
competenti, le modalita'  per  il  loro  successivo  recupero  ovvero
smaltimento in impianti autorizzati.