Art. 8 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019 citata in premessa. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. 3. La Regione Toscana, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. La Regione Toscana e' autorizzata a versare nella contabilita' speciale di cui al comma 2 l'importo di euro 50.000,00, disponibile sul capitolo n. 42564 del bilancio regionale 2019-2021, per l'effettuazione, nell'ambito di un primo stralcio di interventi di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, di uno studio di approfondimento del quadro conoscitivo propedeutico all'individuazione degli interventi piu' urgenti di cui all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. 6. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2019 Il Capo del Dipartimento: Borrelli