Art. 8 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse
previste nella delibera del Consiglio dei ministri del  19  settembre
2019 citata in premessa. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al commissario delegato. 
  3. La Regione Toscana, le province e i comuni  sono  autorizzati  a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. La Regione Toscana e' autorizzata a versare  nella  contabilita'
speciale di cui al comma 2 l'importo di euro  50.000,00,  disponibile
sul  capitolo  n.  42564  del  bilancio  regionale   2019-2021,   per
l'effettuazione, nell'ambito di un primo stralcio  di  interventi  di
cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.
1/2018, di uno  studio  di  approfondimento  del  quadro  conoscitivo
propedeutico all'individuazione degli interventi piu' urgenti di  cui
all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. 
  6. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 ottobre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli