Art. 4 Sostegno al reimpianto agrumeti 1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate a favore delle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero che si impegnano ad essere associate alle medesime organizzazioni entro il 30 settembre 2019. 2. Per beneficiare del sostegno le imprese di cui al comma 1 devono procedere all'espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus della tristeza e dal mal secco ed al reimpianto, nella relativa superficie, con portainnesti che producono effetti di tolleranza al CTV di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, nonche' con le varieta' previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti. 3. Il sostegno alle spese di cui al comma 2) e' determinato nella misura massima dell'80% del costo sostenuto opportunamente documentato e comunque nei limiti di spesa stabiliti per le operazioni medesime nel decreto ministeriale n. 5927 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni e nel documento allegato alla circolare ministeriale n. 5928 del 18 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il sostegno di cui al comma 3 e' concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 5. Il sostegno di cui al comma 3 e' prioritariamente assegnato alle imprese agrumicole associate ad organizzazioni di produttori riconosciute esclusivamente per il gruppo di prodotti «agrumi» di cui al codice NC 0805, secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al successivo comma 9. 6. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 3) superano le risorse finanziarie disponibili il relativo sostegno sara' ridotto proporzionalmente. 7. Le domande di aiuto per il sostegno di cui al comma 3) sono presentate ad AGEA organismo pagatore dai produttori di cui alla comma 1). 8. L'AGEA provvede all'esame delle relative domande, alla loro istruttoria e alla successiva liquidazione degli aiuti avvalendosi delle procedure gia' in atto per l'OCM ortofrutta. 9. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo.