Art. 4 
 
                   Sostegno al reimpianto agrumeti 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) sono destinate
a favore delle imprese  agrumicole  associate  ad  organizzazioni  di
produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE)  n.  1308/2013,
ovvero  che  si  impegnano  ad   essere   associate   alle   medesime
organizzazioni entro il 30 settembre 2019. 
  2. Per beneficiare del sostegno le imprese di cui al comma 1 devono
procedere all'espianto di agrumeti esistenti colpiti dal virus  della
tristeza e dal mal secco ed al reimpianto, nella relativa superficie,
con portainnesti che producono effetti di tolleranza al  CTV  di  cui
all'allegato n. 1  al  presente  decreto,  nonche'  con  le  varieta'
previste dai disciplinari DOP/IGP approvati e riconosciuti. 
  3. Il sostegno alle spese di cui al comma 2) e'  determinato  nella
misura  massima   dell'80%   del   costo   sostenuto   opportunamente
documentato  e  comunque  nei  limiti  di  spesa  stabiliti  per   le
operazioni medesime nel decreto ministeriale n. 5927 del  18  ottobre
2017 e successive modifiche ed integrazioni e nel documento  allegato
alla circolare ministeriale n. 5928 del 18 ottobre 2017 e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  4. Il sostegno di cui al comma 3 e' concesso nell'ambito e  con  le
regole stabilite per  il  regime  di  aiuti  de  minimis  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019. 
  5. Il sostegno di cui al comma 3 e' prioritariamente assegnato alle
imprese  agrumicole  associate  ad   organizzazioni   di   produttori
riconosciute esclusivamente per il gruppo di prodotti «agrumi» di cui
al codice NC 0805, secondo le modalita' stabilite nel decreto di  cui
al successivo comma 9. 
  6. Nel caso in cui le richieste di cui  al  comma  3)  superano  le
risorse finanziarie disponibili il relativo  sostegno  sara'  ridotto
proporzionalmente. 
  7. Le domande di aiuto per il sostegno di  cui  al  comma  3)  sono
presentate ad AGEA organismo pagatore  dai  produttori  di  cui  alla
comma 1). 
  8. L'AGEA provvede all'esame  delle  relative  domande,  alla  loro
istruttoria e alla successiva liquidazione  degli  aiuti  avvalendosi
delle procedure gia' in atto per l'OCM ortofrutta. 
  9. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento delle politiche
europee ed  internazionali  e  dello  sviluppo  rurale,  da  emanarsi
entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione del  presente
articolo.