IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 2006, n.  129/2006,  con
il quale la societa' cooperativa «All Services coop.va  di  lavoro  e
servizi», con  sede  in  San  Ferdinando  (RC),  e'  stata  posta  in
liquidazione coatta amministrativa dei signori: dott. Marco  Fantone,
dott. Francesco Indrieri e il dott. Gianluigi Caruso  ne  sono  stati
nominati commissari liquidatori; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 4/2008 con  il
quale  l'esecuzione  del  decreto  ministeriale  4  aprile  2006,  n.
129/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso
e' stata sospesa per la durata di un anno; 
  Vista la nota del  29  luglio  2008  e  pervenuta  alla  competente
Divisione VI in data 21 agosto 2008,  con  la  quale  il  commissario
liquidatore  dott.  Gianluigi  Caruso  ha   comunicato   le   proprie
dimissioni dall'incarico; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 novembre 2008, n. 123/2008 con
il quale l'avv. Massimiliano  Sgroi  e'  stato  nominato  commissario
liquidatore della societa' indicata in premessa in  sostituzione  del
dott. Gianluigi Caruso, dimissionario; 
  Vista la nota  del  9  maggio  2010  e  pervenuta  alla  competente
Divisione VI in data 27 maggio 2010,  con  la  quale  il  commissario
liquidatore  avv.  Massimiliano  Sgroi  ha  comunicato   le   proprie
dimissioni dall'incarico. 
  Visto il decreto ministeriale del 16 settembre  2010,  n.  351/2010
con il quale il dott. Giuseppe Versace e' stato nominato  commissario
liquidatore della  societa'  indicata  in  premessa  in  sostituzione
dell'avv. Massimiliano Sgroi, dimissionario; 
  Considerato che la predetta terna commissariale non ha provveduto a
rendere a questa Autorita' di vigilanza le relazioni semestrali sulla
situazione  patrimoniale  e  sull'andamento  della   gestione   della
liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nonostante siano stati formalmente diffidati ad  adempiere  a
tale obbligo con nota in data 6 giugno 2018, ai  sensi  dell'art.  37
della legge fallimentare; 
  Visto che con  la  nota  suddetta  del  6  giugno  2018,  ai  sensi
dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'  stato  contestualmente
comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca della sopraindicata
terna commissariale; 
  Viste le osservazioni presentate dalla terna commissariale  con  le
note protocollo n. 259706 del 20 giugno 2018,  protocollo  n.  264154
del 26 giugno 2018 e protocollo n. 267243  del  28  giugno  2018,  in
risposta alla ministeriale protocollo n. 205510 del 6 giugno 2018; 
  Ritenuto che le succitate note risultano incomplete,  insufficienti
e non esaustive dalla precisa richiesta avanzata  dal  Ministero  con
l'avvio di revoca, oltreche' confermative delle  carenze  riscontrate
nella gestione  della  procedura  e  nell'attivita'  informativa  dei
commissari liquidatori che non hanno provveduto a relazionare  per  i
periodi dal 1°  gennaio  2013  al  31  dicembre  2017,  venendo  meno
all'obbligo di cui all'art. 205 della legge fallimentare, ineludibile
anche in caso di eventuale  assenza  di  operazioni  nel  periodo  in
riferimento; 
  Visto  il  verbale  n.  19  del  9  luglio  2011  del  Comitato  di
sorveglianza, con il quale esprime parere  negativo  sulle  relazioni
semestrali dal periodo 1 gennaio 2008 al 30 giugno  2011,  in  quanto
non   forniscono   nessun   chiarimento   in   merito   all'attivita'
liquidatoria e ai rimborsi spese dei commissari liquidatori; 
  Tenuto conto della nota del 25 giugno 2018 con la quale il Comitato
di sorveglianza ha evidenziato di aver piu'  volte  sottolineato  nel
corso degli anni la necessita' di incontrare la  terna  commissariale
presso gli uffici deputati alla vigilanza, al fine di ottemperare  ai
propri obblighi, e che tali richieste ad oggi sono rimaste inevase; 
  Vista  la  nota  del  10  luglio  2018  con  la  quale   la   terna
commissariale  ha  richiesto  di  essere  ascoltata,  la   competente
Divisione ha ritenuto ininfluente ai fini del provvedimento; 
  Vista la proposta  con  la  quale  la  Direzione  generale  per  la
vigilanza  sugli  enti,  il  sistema  cooperativo   e   le   gestioni
commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca
dei commissari liquidatori:  dott.  Marco  Fantone,  dott.  Francesco
Indrieri, dott. Giuseppe Versace, ed la loro sostituzione; 
  Visto l'art. 12, comma 75, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Ritenuto opportuno procedere alla nomina di un organo commissariale
monocratico; 
  Visto l'art. 37 della legge fallimentare; 
  Considerato che in data 26  settembre  2019,  presso  l'Ufficio  di
Gabinetto,   e'   stata   effettuata   l'estrazione   a   sorte   del
professionista cui affidare  l'incarico  di  commissario  liquidatore
nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9  della  legge
17  luglio  1975,   n.   400,   dalla   Associazione   nazionale   di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente; 
  Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in
data 26  settembre  2019,  dal  quale  risulta  l'individuazione  del
nominativo del dott. Giuseppe Grillo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I signori: dott. Marco Fantone, dott. Francesco Indrieri e il dott.
Giuseppe Versace, gia' nominati commissari liquidatori della societa'
«All  Services  coop.va  di  lavoro  e  servizi»,  con  sede  in  San
Ferdinando (RC), con decreto  ministeriale  del  4  aprile  2006,  n.
129/2006 e  con  decreto  ministeriale  del  16  settembre  2010,  n.
351/2010, ai  sensi  dell'art.  37  della  legge  fallimentare,  sono
revocati dall'incarico.