Art. 2 Norme generali 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. 2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC. 3. I singoli bandi indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori. 4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi.