Art. 3 
 
 
                Modalita' procedurali di valutazione 
 
  1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20  e  21  della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni,
le modalita' di valutazione  e  selezione  dei  progetti  di  ricerca
fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review»,  e
si articolano nelle seguenti fasi: 
    a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei
progetti e dei relativi pesi, da riportare esplicitamente nei singoli
bandi, con possibilita' di raggiungimento di un punteggio massimo per
ogni progetto pari a  100  e  con  soglia  minima  per  il  possibile
finanziamento pari a 80; spetta al CNGR anche  la  definizione  delle
procedure  e  dei  criteri  relativi  ad  una   eventuale   fase   di
pre-selezione, ove  prevista  nei  bandi,  per  la  quale  non  sara'
tuttavia  previsto  alcun  punteggio,  ma   soltanto   la   decisione
sull'ammissione/non ammissione alla successiva fase di valutazione; 
    b. individuazione,  da  parte  del  CNGR,  dei  nominativi  degli
esperti chiamati  a  far  parte  del  Comitato  di  Selezione  (CdS),
composto da cinque esperti per ciascuno dei tre macrosettori ERC, per
un totale di quindici esperti; 
    c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i  CdS
e per i revisori esterni, con individuazione del  numero  massimo  di
progetti da assegnare a ciascun revisore e dei  relativi  criteri  di
incompatibilita'; 
    d. individuazione, da parte del CdS, all'atto  dell'insediamento,
di criteri che consentano di effettuare (attingendo all'albo REPRISE)
il sorteggio informatico di tre revisori per ciascun progetto  e  che
siano  atti  a  garantirne  la  necessaria  e  specifica   competenza
scientifica; in  ogni  caso,  potranno  essere  sorteggiati  soltanto
professori di  prima  fascia,  ovvero  con  abilitazione  alla  prima
fascia, e dirigenti di ricerca, appartenenti ai ruoli di  universita'
italiane o straniere  o  di  enti  pubblici  di  ricerca  italiani  o
stranieri, oppure in quiescenza dopo  aver  acquisito  le  qualifiche
gia' citate presso le universita' o  gli  enti  pubblici  di  ricerca
sopra indicati; 
    e. i nominativi dei componenti dei CdS sono resi  pubblici  entro
sessanta  giorni  dal  decreto  di  nomina,   mentre   i   nominativi
dell'insieme dei revisori assegnati  a  ciascun  progetto  sono  resi
pubblici alla conclusione dell'intero iter  procedurale  relativo  al
bando; 
    f. l'eventuale mancata accettazione dell'incarico di  revisore  a
seguito del sorteggio (o la rinuncia ad un incarico  gia'  accettato)
comporta il  divieto  di  partecipazione  ai  due  successivi  bandi,
qualunque sia la motivazione, fatto salvo il caso in cui  la  mancata
accettazione o la rinuncia derivino da  documentata  causa  di  forza
maggiore, ivi compresa l'accertata esistenza di una  delle  cause  di
incompatibilita' stabilite nelle "Linee guida"; la stessa sanzione si
applica al caso in cui il revisore non completi una  sua  valutazione
entro   sessanta   giorni   dall'accettazione    dell'incarico;    in
quest'ultimo caso, come  nel  caso  di  rinuncia  avvenuta  oltre  il
sessantesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, il CdS  provvede
in  proprio  alla  redazione  della   scheda   di   valutazione,   in
sostituzione del revisore inadempiente; 
    g. per  ogni  progetto,  ciascun  revisore  esterno,  utilizzando
esclusivamente il  sistema  informatico  dedicato  al  bando,  redige
autonomamente e senza alcun contatto con  gli  altri  revisori  dello
stesso progetto (che restano tra loro anonimi fino  alla  conclusione
dell'iter  procedurale  di  valutazione   dell'intero   bando),   una
dettagliata scheda di valutazione  (minimo  500  caratteri  per  ogni
criterio), nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di  forza
e  di  debolezza  del  progetto,  dandone  adeguata  motivazione,  ed
esprimere per ogni criterio un  punteggio  numerico,  secondo  quanto
stabilito dal CNGR; 
    h. il CdS procede al confronto dei  punteggi  assegnati  dai  tre
revisori; qualora i tre punteggi differiscano tra loro per  non  piu'
di 10 punti, la fase di valutazione del  progetto  viene  considerata
conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre  revisori,  e
la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio  finale  ottenuto
dal progetto; 
    i. anche nel caso in cui i tre punteggi differiscano tra loro per
piu' di 10 punti, ma  il  punteggio  piu'  elevato  risulti  comunque
inferiore al punteggio soglia (pari a 80), la fase di valutazione del
progetto  e'  considerata  conclusa;  la  media  dei  tre   punteggi,
costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; 
    j. nel caso invece in cui i tre punteggi  differiscano  tra  loro
per piu' di 10 punti, e il punteggio piu' elevato  risulti  superiore
al punteggio soglia, il CdS (sempre  previo  sorteggio,  mediante  il
sistema informatico) acquisisce una quarta valutazione da parte di un
ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata
ai tre punteggi tra loro piu' vicini, scartando quindi la valutazione
piu' discordante (o, in caso di uguale distanza, quella piu'  bassa),
e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; 
    k. al termine  della  intera  procedura,  il  CdS,  operando  per
sotto-comitati (uno per ciascun macrosettore) e nel rigoroso rispetto
dei punteggi finali, completa il proprio lavoro  stilando,  per  ogni
settore, la graduatoria dei progetti, e analizza il budget  richiesto
da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite
nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; 
    l. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di
valutazione (tre o quattro, al verificarsi, rispettivamente, dei casi
di cui alle precedenti lettere h ed i, oppure  j)  sia  il  punteggio
finale conseguito; 
    m. con proprio decreto, nel rispetto delle graduatorie di settore
stilate dal CdS  ed  entro  trenta  giorni  dal  completamento  delle
procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento
i progetti fino all'esaurimento delle  risorse  disponibili;  a  tale
scopo, i singoli bandi possono prevedere che,  nel  caso  in  cui  le
risorse  disponibili  non  siano   sufficienti   per   garantire   il
finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in  base
al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore  criterio  di
valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti,  sia  riservato
al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; 
    n. nei successivi sessanta  giorni,  il  MIUR  eroga  i  relativi
contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto  di
ammissione a finanziamento.