Art. 3 Modalita' procedurali di valutazione 1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review», e si articolano nelle seguenti fasi: a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, da riportare esplicitamente nei singoli bandi, con possibilita' di raggiungimento di un punteggio massimo per ogni progetto pari a 100 e con soglia minima per il possibile finanziamento pari a 80; spetta al CNGR anche la definizione delle procedure e dei criteri relativi ad una eventuale fase di pre-selezione, ove prevista nei bandi, per la quale non sara' tuttavia previsto alcun punteggio, ma soltanto la decisione sull'ammissione/non ammissione alla successiva fase di valutazione; b. individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte del Comitato di Selezione (CdS), composto da cinque esperti per ciascuno dei tre macrosettori ERC, per un totale di quindici esperti; c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i CdS e per i revisori esterni, con individuazione del numero massimo di progetti da assegnare a ciascun revisore e dei relativi criteri di incompatibilita'; d. individuazione, da parte del CdS, all'atto dell'insediamento, di criteri che consentano di effettuare (attingendo all'albo REPRISE) il sorteggio informatico di tre revisori per ciascun progetto e che siano atti a garantirne la necessaria e specifica competenza scientifica; in ogni caso, potranno essere sorteggiati soltanto professori di prima fascia, ovvero con abilitazione alla prima fascia, e dirigenti di ricerca, appartenenti ai ruoli di universita' italiane o straniere o di enti pubblici di ricerca italiani o stranieri, oppure in quiescenza dopo aver acquisito le qualifiche gia' citate presso le universita' o gli enti pubblici di ricerca sopra indicati; e. i nominativi dei componenti dei CdS sono resi pubblici entro sessanta giorni dal decreto di nomina, mentre i nominativi dell'insieme dei revisori assegnati a ciascun progetto sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando; f. l'eventuale mancata accettazione dell'incarico di revisore a seguito del sorteggio (o la rinuncia ad un incarico gia' accettato) comporta il divieto di partecipazione ai due successivi bandi, qualunque sia la motivazione, fatto salvo il caso in cui la mancata accettazione o la rinuncia derivino da documentata causa di forza maggiore, ivi compresa l'accertata esistenza di una delle cause di incompatibilita' stabilite nelle "Linee guida"; la stessa sanzione si applica al caso in cui il revisore non completi una sua valutazione entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico; in quest'ultimo caso, come nel caso di rinuncia avvenuta oltre il sessantesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, il CdS provvede in proprio alla redazione della scheda di valutazione, in sostituzione del revisore inadempiente; g. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto (che restano tra loro anonimi fino alla conclusione dell'iter procedurale di valutazione dell'intero bando), una dettagliata scheda di valutazione (minimo 500 caratteri per ogni criterio), nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR; h. il CdS procede al confronto dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora i tre punteggi differiscano tra loro per non piu' di 10 punti, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre revisori, e la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; i. anche nel caso in cui i tre punteggi differiscano tra loro per piu' di 10 punti, ma il punteggio piu' elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia (pari a 80), la fase di valutazione del progetto e' considerata conclusa; la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; j. nel caso invece in cui i tre punteggi differiscano tra loro per piu' di 10 punti, e il punteggio piu' elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS (sempre previo sorteggio, mediante il sistema informatico) acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro piu' vicini, scartando quindi la valutazione piu' discordante (o, in caso di uguale distanza, quella piu' bassa), e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; k. al termine della intera procedura, il CdS, operando per sotto-comitati (uno per ciascun macrosettore) e nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completa il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti, e analizza il budget richiesto da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; l. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione (tre o quattro, al verificarsi, rispettivamente, dei casi di cui alle precedenti lettere h ed i, oppure j) sia il punteggio finale conseguito; m. con proprio decreto, nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dal CdS ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MIUR ammette a finanziamento i progetti fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto nell'ESR definitivo, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; n. nei successivi sessanta giorni, il MIUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione a finanziamento.