Art. 4 Modalita' di gestione e controllo 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MIUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MIUR. 2. Il MIUR assicura, secondo modalita' procedurali previste dai singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, previo accordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione delle risorse da trasferire e la garanzia della messa a disposizione del progetto delle risorse umane e strumentali gia' acquisite (all'atto del trasferimento) dall'ente di provenienza. 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MIUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario. 5. L'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MIUR inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MIUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazionecon detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili. 7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attivita' relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MIUR, con modalita' telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti. 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).