Art. 5 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono presentare i progetti di cui  all'art.  1  del  presente
decreto le  universita'  e  le  istituzioni  universitarie  italiane,
statali e non statali, comunque denominate, ivi  comprese  le  scuole
superiori ad ordinamento  speciale,  nonche'  gli  enti  pubblici  di
ricerca vigilati dal MIUR. 
  2.  La   presentazione   dei   progetti   avviene   da   parte   di
professori/ricercatori di  ruolo  a  tempo  indeterminato  in  atenei
statali  o  non  statali,  o  di  ricercatori  di   ruolo   a   tempo
indeterminato  di  EPR,  che  non  risultino  titolari  (come  PI   o
responsabili di unita') di progetti  PRIN  del  bando  immediatamente
precedente. 
  3. I singoli bandi  possono  tuttavia  prevedere,  in  relazione  a
specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione
di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato. 
  4. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi  delle
unita' operative. 
  5. I singoli bandi possono definire le  modalita'  per  l'eventuale
partecipazione  ai  progetti  di  organismi  di   ricerca,   mediante
affidamento  di  commesse  di  ricerca,  senza  che  questi   possano
costituire  unita'  operative  autonome;  in  ogni  caso,   l'impegno
finanziario di tali soggetti non potra' mai superare  la  percentuale
del 15% del costo del progetto.