Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR. 2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EPR, che non risultino titolari (come PI o responsabili di unita') di progetti PRIN del bando immediatamente precedente. 3. I singoli bandi possono tuttavia prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato. 4. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi delle unita' operative. 5. I singoli bandi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca, mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che questi possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare la percentuale del 15% del costo del progetto.