Art. 6 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
    a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona
dedicati  ai  progetti  di  ricerca   da   professori,   ricercatori,
tecnologi,  assegnisti,  dottorandi,   e   qualunque   altra   figura
professionale individuata dall'art.  18,  comma  5,  della  legge  n.
240/2010 e  successive  modifiche  e  integrazioni;  resta  ferma  la
possibilita', per il MIUR, di escludere dai costi rendicontabili, con
specifiche disposizioni  dei  singoli  bandi,  particolari  categorie
professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5,  della
legge n. 240/2010; 
    b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per
il periodo in cui sono effettivamente  utilizzati  per  il  progetto,
applicando il criterio dell'ammortamento con le  modalita'  stabilite
nei singoli bandi, nel  rispetto  dei  principi  della  buona  prassi
contabile; 
    c) costi dei servizi di consulenza scientifica  o  di  assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) altri costi di esercizio (quali, a titolo esemplificativo,  ma
non esaustivo: materiali di consumo; pubblicazione di libri; missioni
all'estero  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o  divulgativi
all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad  esso
strettamente riconducibili); 
    e) spese generali, secondo quanto stabilito nel  successivo  art.
7.