Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati in risposta a bandi pubblicati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalita' procedurali stabilite dalle disposizioni stesse. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2019 Il Ministro: Bussetti Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019 Ufficio controllo atti Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Ministero della salute e Ministero del lavoro e politiche sociali, reg.ne n. 1-2918