Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  ai  progetti
presentati in risposta  a  bandi  pubblicati  a  partire  dal  giorno
successivo alla pubblicazione dello stesso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2.  Per  il   completamento   degli   adempimenti   connessi   alla
realizzazione  dei  progetti  presentati  in  vigenza  di  precedenti
disposizioni, restano vigenti i criteri e  le  modalita'  procedurali
stabilite dalle disposizioni stesse. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                Il Ministro: Bussetti 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019 
Ufficio controllo atti Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca,  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
Ministero della salute e Ministero del lavoro  e  politiche  sociali,
reg.ne n. 1-2918