IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 
  Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto-legge n. 314/2003,
il quale: 
    a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione  territoriale  a
favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del  ciclo
del combustibile nucleare, prevedendo che alla data  della  messa  in
esercizio del deposito nazionale di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
medesimo decreto-legge, tali misure siano  trasferite  al  territorio
che ospita il deposito in misura  proporzionale  all'allocazione  dei
rifiuti radioattivi; 
    b) al comma  1-bis  stabilisce  che  l'assegnazione  annuale  del
contributo   e'   effettuata   con   deliberazione    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, sulla  base  delle
stime di inventario radiometrico dei  siti,  determinato  annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA); 
  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come
modificato dall'art. 7-ter della legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  di
conversione del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  208,  recante
misure straordinarie in materia di risorse idriche  e  di  protezione
dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito,  per  ciascun
territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune  nel  cui
territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento  in  favore
della relativa provincia e in misura del 25 per cento in  favore  dei
comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito  e
che  il  contributo  spettante  a  questi  ultimi  sia  calcolato  in
proporzione alla superficie e alla popolazione residente  nel  raggio
di dieci chilometri dall'impianto; 
  Considerato,  altresi',  che  l'ammontare  complessivo  annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art.
6, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  e'  definito
mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un
gettito  complessivo  pari  a  0,015  centesimi  di  euro  per   ogni
kilowattora  prelevato  dalle  reti  pubbliche   con   l'obbligo   di
connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al
comma 1-bis del richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1, comma 493, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che  all'art.  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 45 del 4  marzo
2014,  recante  attuazione  della   direttiva   2011/70/EURATOM   che
istituisce un quadro  comunitario  per  la  gestione  responsabile  e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti  radioattivi,
che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza  nucleare
e  la  radioprotezione   (ISIN)   l'autorita'   di   regolamentazione
competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; 
  Considerato che l'art. 9 del predetto  disposto  normativo  dispone
che  le  funzioni  dell'autorita'  di   regolamentazione   competente
continuano  ad  essere  svolte  dal  Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in  vigore  del
regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni
dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto
in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e'
da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti; 
  Preso atto che in data 1° agosto 2018 e'  divenuto  operativo  ISIN
nello svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti  dell'autorita'  di
regolamentazione competente in materia di  sicurezza  nucleare  e  di
radioprotezione,  che  erano  gia'  posti  in  capo  al  Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; 
  Vista la nota n. 12220 del 17 ottobre 2018 con la  quale  la  Cassa
per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) ha comunicato l'entita'
delle risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di
compensazione   territoriale   relative   all'anno   2017,   pari   a
14.824.415,00 euro, determinate  in  sede  di  contabilizzazione  dei
valori relativi al bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota n. 15729/UDCM del 2 luglio 2019, con la quale il Capo
di Gabinetto del Ministero dell'ambiente  ha  trasmesso  al  DIPE  il
decreto  n.  171  del  7  giugno   2019   del   competente   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  recante  la
ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2017,   delle   misure   di
compensazione territoriale a favore dei comuni e delle province e  la
proposta di riparto finanziario,  nonche'  la  relazione  predisposta
dall'ISIN nel marzo 2019 posta a base della proposta medesima; 
  Considerato che con il citato decreto n. 171 del 7 giugno 2019,  e'
approvata  la  ripartizione  percentuale,  per   l'anno   2017,   del
contributo in favore dei comuni e delle province  ospitanti  centrali
nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo,  nonche'
dei comuni confinanti con quello nel cui  territorio  e'  ubicato  il
sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge
14 novembre 2013, n. 314, come modificato dall'art. 7-ter della legge
27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208; 
  Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISIN,  concernente  le
quote di ripartizione delle misure compensative in  applicazione  dei
criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei  siti   nucleari
italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in
particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota  spettante
ai comuni confinanti, sono stati  applicati  i  dati  ISTAT  relativi
all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni» ha  previsto  la  costituzione  delle  citta'  metropolitane,
ridefinendo il sistema delle province e  disciplinando  le  unioni  e
fusioni di comuni; 
  Tenuto conto, in particolare, del  comma  16,  dell'art.  1,  della
suddetta legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito che dal 1°  gennaio
2015  la  Citta'  metropolitana  di  Roma  Capitale  sostituisce   la
preesistente Provincia di  Roma,  subentrando  ad  essa  in  tutti  i
rapporti e in tutte  le  funzioni  e  che  di  conseguenza  la  quota
spettante alla Provincia di Roma, riportata in  tabella,  si  intende
destinata all'ente Citta' metropolitana di Roma Capitale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di
questo Comitato; 
  Vista la nota prot. DIPE n. 4105 del  23  luglio  2019  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le  osservazioni  e
le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle
province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 314 del 2003 convertito dalla legge n. 368 del  2003
e alle successive modifiche ed integrazioni richiamate  in  premessa,
vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    a)   la   radioattivita'   presente   nelle   strutture    stesse
dell'impianto, in forma  di  attivazione  e  di  contaminazione,  che
potra' essere eliminata al termine delle procedure di  disattivazione
dell'impianto stesso; 
    b)  i  rifiuti  radioattivi  presenti,  prodotti  dal   pregresso
esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    c) il combustibile nucleare  fresco  e,  soprattutto,  irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra comuni e province. 
  2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e  di
quanto previsto dal comma 1-bis, dell'art. 4,  del  decreto-legge  n.
314 del 2003 richiamato in  premessa,  le  risorse  disponibili  come
misure compensative per l'anno 2017, pari a 14.824.415,00 euro,  sono
ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti  beneficiari
in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio  e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della  relativa
provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito,  secondo
le percentuali e gli  importi  riportati  nell'allegata  tabella  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti  con  quello  nel
cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa
per  i  servizi  energetici  e  ambientali  agli  enti  locali  sopra
individuati, secondo le modalita' previste dal sistema  di  Tesoreria
unica di cui  alla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720  e  successive
modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun ente locale
interessato. 
  3.2.  Le  suddette  risorse   finanziarie   sono   destinate   alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione
dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  3.3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare e' chiamato  a  relazionare  a  questo  Comitato,  entro  il  31
dicembre 2021, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la
presente  delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
suddetto  vincolo  di  destinazione  delle  risorse,  in  base   alla
rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati  a  presentare
al Ministero dell'ambiente. 
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1317