Art. 2 
 
  1. Per l'anno 2016, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2,  e'
applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune. 
  2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1,
comma 2, ammontanti a 2.217,62  euro,  nell'anno  2019  il  Ministero
dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01. 
  3. A decorrere dall'anno 2020, il Ministero dell'interno provvede a
versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n.  3575/01
la somma di 636,13 euro.