IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,
concernente i criteri per  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; 
  Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e
successive  modificazioni,  recante  disposizioni   in   materia   di
programmazione negoziata e in particolare le lettere d)  ed  f),  che
definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale»  e
del «Contratto di area»; 
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente
«Modalita' di pagamento da parte  della  Cassa  depositi  e  prestiti
delle  somme  destinate  all'attuazione  dei  patti  territoriali   e
contratti d'area»; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come  modificato  ed
integrato dal decreto del  Ministro  delle  attivita'  produttive  27
aprile 2006,  n.  215,  recante  «Regolamento  concernente  ulteriori
disposizioni  per  l'erogazione  delle   agevolazioni   relative   ai
contratti d'area e ai patti territoriali»; 
  Visto  il  disciplinare  concernente  i  compiti  gestionali  e  le
responsabilita' del Responsabile unico del  contratto  d'area  e  del
Soggetto responsabile del patto territoriale, ai  sensi  dell'art.  2
del  citato  decreto  n.  320  del  2000,   approvato   con   decreto
direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374; 
  Viste le delibere CIPE n. 29 del 21  marzo  1997,  n.  127  dell'11
novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000,  n.
83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad
oggetto la disciplina della programmazione negoziata; 
  Vista la delibera CIPE n. 26 del 25  luglio  2003,  in  materia  di
regionalizzazione dei patti territoriali; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n.
214; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  che  all'art.  23
disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Codice  delle  leggi  antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
giugno  2019,  n.  58,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019; 
  Considerato  che,  per  addivenire  alla  definitiva  chiusura  dei
procedimenti relativi  alle  agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei
patti territoriali e dei contratti d'area di cui  all'art.  2,  comma
203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 28
del  predetto  decreto-legge  prevede  che  le  imprese  beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti  l'ultimazione  dell'intervento  agevolato  e   le   spese
sostenute per la realizzazione dello stesso; 
  Tenuto conto che, ai sensi del comma 1  del  citato  art.  28,  con
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  sono  individuati  i  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso  e
delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario   procedere   all'emanazione   del
suddetto provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «decreto-legge»: il  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 151 del 29 giugno 2019; 
    c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di  cui  all'art.
2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    d) Contratti d'area: lo strumento agevolativo di cui all'art.  2,
comma 203, lettere f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di  agevolazioni
concesse a valere sui  Patti  territoriali  o  sui  Contratti  d'area
nell'ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il  procedimento  si
considera  non  definito  qualora,  a  seguito  dell'ultimazione  del
programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi  stabiliti
dalla normativa di riferimento, non  sia  stato  ancora  adottato  il
provvedimento   definitivo   di   concessione   previsto    per    la
determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano
state liquidate le somme residue spettanti.