IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale» e del «Contratto di area»; Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalita' di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 27 aprile 2006, n. 215, recante «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»; Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del Responsabile unico del contratto d'area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374; Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata; Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019; Considerato che, per addivenire alla definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'art. 28 del predetto decreto-legge prevede che le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso; Tenuto conto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 28, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono individuati i contenuti specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione del suddetto provvedimento; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto-legge»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019; c) Patti territoriali: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) Contratti d'area: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettere f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) Imprese beneficiarie: le imprese beneficiarie di agevolazioni concesse a valere sui Patti territoriali o sui Contratti d'area nell'ambito di procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai predetti fini il procedimento si considera non definito qualora, a seguito dell'ultimazione del programma oggetto di agevolazione, entro i termini massimi stabiliti dalla normativa di riferimento, non sia stato ancora adottato il provvedimento definitivo di concessione previsto per la determinazione del contributo spettante in via definitiva o non siano state liquidate le somme residue spettanti.