Art. 3 Definizione dei procedimenti per i quali non e' stato adottato il provvedimento definitivo. 1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono presentate dalle imprese beneficiarie ai fini dell'erogazione delle agevolazioni residue spettanti. Per la determinazione degli importi delle predette agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente decreto. 2. L'Allegato A e' reso disponibile sul sito internet del Ministero contestualmente alla pubblicazione del presente decreto. 3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it 4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall'Allegato A determinano la decadenza dai benefici ai sensi del successivo art. 6.