Art. 3 
 
Definizione dei procedimenti per i quali non  e'  stato  adottato  il
                      provvedimento definitivo. 
 
  1. Le dichiarazioni di cui all'art. 2 sono presentate dalle imprese
beneficiarie  ai  fini  dell'erogazione  delle  agevolazioni  residue
spettanti.  Per  la  determinazione  degli  importi  delle   predette
agevolazioni le imprese beneficiarie presentano, entro il termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, una
dichiarazione sostitutiva,  sottoscritta  dal  rappresentante  legale
dell'impresa o  da  un  suo  procuratore  speciale,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  attestante,  in  particolare,  l'ultimazione
dell'intervento agevolato e le spese sostenute per  la  realizzazione
dello stesso, redatta secondo lo schema  di  cui  all'Allegato  A  al
presente decreto. 
  2. L'Allegato A e' reso disponibile sul sito internet del Ministero
contestualmente alla pubblicazione del presente decreto. 
  3. Entro il termine di cui al comma 1, le dichiarazioni sostitutive
dovranno  essere   inviate   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata dgiai.div09@pec.mise.gov.it 
  4. Le dichiarazioni tardive o difformi dall'Allegato A  determinano
la decadenza dai benefici ai sensi del successivo art. 6.