Art. 4 Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo 1. In relazione ai procedimenti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, e' stato adottato il provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono state liquidate le somme residue spettanti, la dichiarazione sostitutiva e' presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'adozione degli atti necessari alla liquidazione delle somme medesime. A tal fine la dichiarazione e' redatta in forma semplificata utilizzando lo schema di cui all'Allegato B al presente decreto.