Art. 4 
 
      Definizione dei procedimenti con provvedimento definitivo 
 
  1.  In  relazione  ai  procedimenti  per  i  quali,  alla  data  di
pubblicazione  del   presente   decreto,   e'   stato   adottato   il
provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni e non sono
state  liquidate  le  somme  residue  spettanti,   la   dichiarazione
sostitutiva e' presentata dalle imprese beneficiarie entro il termine
di cui  all'art.  3,  comma  1,  ai  fini  dell'adozione  degli  atti
necessari alla liquidazione delle  somme  medesime.  A  tal  fine  la
dichiarazione e' redatta in forma semplificata utilizzando lo  schema
di cui all'Allegato B al presente decreto.