Art. 5 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Per i procedimenti di cui all'art. 3, il Ministero, trascorso il
termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del  medesimo  articolo,
provvede agli adempimenti necessari  all'adozione  del  provvedimento
definitivo di concessione  delle  agevolazioni  nei  confronti  delle
imprese beneficiarie che  presentano  la  dichiarazione  sostitutiva,
determinando il  contributo  spettante.  Il  predetto  contributo  e'
determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle  spese
dichiarate per la realizzazione dell'investimento ed  ammissibili  in
base  alla  normativa  in  vigore,   nonche'   nel   rispetto   delle
disposizioni di cui all'art. 40, comma  9-ter,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai  sensi  del
comma  1,  ovvero  operata  la  verifica  dei  dati  indicati   nelle
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, dispone la  liquidazione
a favore  dell'impresa  delle  somme  residue  eventualmente  dovute,
previa verifica delle condizioni di erogabilita'. 
  3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni  caso
ferme  le  disposizioni  vigenti  sulla  prescrizione  decennale  dei
crediti eventualmente gia' maturata.