Art. 5 Erogazione delle agevolazioni 1. Per i procedimenti di cui all'art. 3, il Ministero, trascorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 1 del medesimo articolo, provvede agli adempimenti necessari all'adozione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni nei confronti delle imprese beneficiarie che presentano la dichiarazione sostitutiva, determinando il contributo spettante. Il predetto contributo e' determinato, nei limiti del importo concesso, sulla base delle spese dichiarate per la realizzazione dell'investimento ed ammissibili in base alla normativa in vigore, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. Il Ministero, determinato il contributo spettante ai sensi del comma 1, ovvero operata la verifica dei dati indicati nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 4, dispone la liquidazione a favore dell'impresa delle somme residue eventualmente dovute, previa verifica delle condizioni di erogabilita'. 3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, restano in ogni caso ferme le disposizioni vigenti sulla prescrizione decennale dei crediti eventualmente gia' maturata.