Art. 6 Decadenza 1. Il Ministero accerta la decadenza dai benefici nei confronti delle imprese beneficiarie che non presentano la dichiarazione sostitutiva secondo le modalita' e i termini indicati dall'art. 3, nonche' la decadenza dalla procedura semplificata per l'ipotesi prevista dall'art. 4, fatti salvi gli importi gia' erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.