Art. 6 
 
                              Decadenza 
 
  1. Il Ministero accerta la decadenza  dai  benefici  nei  confronti
delle  imprese  beneficiarie  che  non  presentano  la  dichiarazione
sostitutiva secondo le modalita' e i termini  indicati  dall'art.  3,
nonche' la  decadenza  dalla  procedura  semplificata  per  l'ipotesi
prevista dall'art. 4, fatti salvi gli importi gia' erogati sulla base
dei costi e delle spese sostenute, con  provvedimento  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.