IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva n. 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attivita' connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attivita' richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attivita', senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti; Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto; Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualita' di OCSIT, con nota del 28 novembre 2017 e successivamente revisionate con nota del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018 (Budget OCSIT 2018); Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualita' di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018 (Consuntivo OCSIT 2018); Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 29 novembre 2018 e successivamente revisionate con nota del 29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2019 (Budget OCSIT 2019); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 febbraio 2019 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2019 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero quattordici giorni; Considerata la necessita' di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2019 e che tale contributo e' di titolarita' dell'OCSIT stesso; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2019 recante le modalita' di determinazione del contributo, per l'anno 2018, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalita' di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalita' di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2018, sia le modalita' di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019; Decreta: Art. 1 Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2018 1. Il costo per l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato a consuntivo nella misura di 26.296.412 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo e' a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7 comma 4 del citato decreto legislativo, cosi' come identificate per natura a bilancio. 2. Per l'anno 2018 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che e' ammontato a 28.325.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.028.588 euro, somma che sara' pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati. 3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2018 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato; b) quota variabile pari a 0,58092 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2017 da ciascun soggetto obbligato. 4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2018 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017. 5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2018, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.