Art. 2 
 
   Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019  
 
  1. Il contributo provvisorio per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  e'  determinato
nella misura di 44.431.000 euro. 
  2. Il contributo provvisorio per l'anno 2019 e'  da  corrispondersi
in un numero di rate di acconto pari al  numero  dei  mesi  dell'anno
scorta definiti con il decreto  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e  corrisponde  al  100%
del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio. 
  3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle
tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto  3.1,
paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008,  modificato  con
regolamento (CE) n.  147  del  13  febbraio  2013  e  da  ultimo  con
regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre  2017,
immesse in consumo nell'anno 2018 da parte dei soggetti obbligati,  e
ne da' comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico  e  agli
stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.  La  prima  rata  di  acconto  potra'
essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del
primo mese dell'anno scorta 2019, come definito con il decreto di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249. 
  4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei
soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro
1.000 mensili/complessivi. Per tali  soggetti  obbligati  l'emissione
della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per  un
importo pari al 50% delle rate d'acconto  calcolate  sulla  base  del
comma 3, da emettere a  partire  dall'ultimo  giorno  lavorativo  del
primo mese dell'anno scorta 2019. 
  5. Il pagamento delle  fatture  all'OCSIT  da  parte  dei  soggetti
obbligati  dovra'  essere  effettuato,  per  le  rate   in   acconto,
entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
    Roma, 20 agosto 2019 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Di Maio          
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
          Tria 

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 965