Art. 3 
 
                         Tutela brevettuale 
 
  Il titolare dell'AIP e' esclusivo responsabile del  pieno  rispetto
dei diritti di  proprieta'  industriale  relativi  al  medicinale  di
riferimento  e  delle  vigenti  disposizioni  normative  in   materia
brevettuale. 
  Il titolare dell'AIP e', altresi', responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219, che  impone  di  non  includere  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di  riferimento  inerenti  indicazioni  o  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale.