Art. 3
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIP e' esclusivo responsabile del pieno rispetto
dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di
riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
brevettuale.
Il titolare dell'AIP e', altresi', responsabile del pieno rispetto
di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati
quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del
medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora
coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del
medicinale.