Art. 2
Il Sistema informativo del Rdc
1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del Rdc e' effettuato
nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ed, in
particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per
il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale da parte
rispettivamente dei Servizi per il lavoro e dei Servizi competenti
per il contrasto alla poverta' dei comuni, che si coordinano a
livello di Ambito territoriale, nonche' per finalita' di verifica e
controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 4/2019,
nonche' per la comunicazione delle informazioni sui progetti utili
alla collettivita' e sull'assolvimento dei relativi obblighi di cui
all'art. 4, comma 15 del medesimo decreto-legge.
2. Nell'ambito del Sistema informativo operano le seguenti due
piattaforme:
a) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL per consentire
l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e supportare la
realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento
all'inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i Servizi per
il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' di cui
all'art. 4 del presente decreto;
b) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti
per il contrasto alla poverta' dei comuni, in forma singola o
associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi
personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per
finalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari. Attraverso la piattaforma i comuni, che si coordinano a
livello di Ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con
INPS secondo termini e modalita' di cui all'art. 5 del presente
decreto.
3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di cui al comma
precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
identifica i componenti del nucleo familiare che devono essere
convocati dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei
comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di cui all'allegato sub
1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a
tale identificazione e' costituito l'elenco dei beneficiari,
comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri definiti nel
Piano di cui all'art. 3 del presente decreto, allegato sub 2).
4. Attraverso le piattaforme i comuni e i Centri per l'impiego
comunicano tra di loro per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'art. 4 e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, nonche' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n.
147 del 2017, secondo modalita' e termini di cui all'art. 6 del
presente decreto.
5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle
funzioni di propria competenza per finalita' di analisi,
monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, con
particolare riferimento alla responsabilita' di coordinamento
dell'attuazione, di monitoraggio e di valutazione del Rdc e alla
funzione di identificazione degli ambiti territoriali lavorativi e
sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del
Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 7, secondo
modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 6 del presente
decreto, allegato sub 5).
6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dall'ANPAL, con
riferimento al Reddito di cittadinanza, anche nell'ambito
dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da
parte dell'ANPAL avviene secondo modalita' e termini definiti nel
Piano di cui all'art. 4 del presente decreto, allegato sub 4).
7. Al Sistema informativo accede la Guardia di finanza per le
attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'
per il monitoraggio delle attivita' degli Enti di formazione di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nei
limiti e secondo modalita' e termini di cui all'art. 7 del presente
decreto.
8. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali
dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o
associata, e la Guardia di finanza operano in qualita' di Titolari
autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel
rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali
le regioni e le province autonome ovvero Agenzie regionali o altri
Enti regionali sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per
il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le
Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.
276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita'
di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto
legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015 effettuano i
trattamenti di dati personali di propria competenza in qualita' di
titolari autonomi del trattamento.
9. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di
minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo
modalita' e termini stabiliti nei relativi Piani tecnici, allegati al
presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono
individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche
con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati
relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a
tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei
dati, nonche' le modalita' di accesso selettivo alle informazioni
necessarie al perseguimento delle specifiche finalita'.