Art. 2 Il Sistema informativo del Rdc 1. Il trattamento dei dati sui beneficiari del Rdc e' effettuato nell'ambito del Sistema informativo del Rdc al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ed, in particolare, per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale da parte rispettivamente dei Servizi per il lavoro e dei Servizi competenti per il contrasto alla poverta' dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonche' per finalita' di verifica e controllo ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 4/2019, nonche' per la comunicazione delle informazioni sui progetti utili alla collettivita' e sull'assolvimento dei relativi obblighi di cui all'art. 4, comma 15 del medesimo decreto-legge. 2. Nell'ambito del Sistema informativo operano le seguenti due piattaforme: a) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL per consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo. Attraverso la piattaforma i Servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto; b) la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento dei Servizi competenti per il contrasto alla poverta' dei comuni, in forma singola o associata, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalita' di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari. Attraverso la piattaforma i comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto. 3. Ai fini della alimentazione delle piattaforme di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali identifica i componenti del nucleo familiare che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro ovvero dai Servizi competenti dei comuni, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sulla base dei criteri di cui all'allegato sub 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. In esito a tale identificazione e' costituito l'elenco dei beneficiari, comunicati alle relative piattaforme secondo i criteri definiti nel Piano di cui all'art. 3 del presente decreto, allegato sub 2). 4. Attraverso le piattaforme i comuni e i Centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 e all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, secondo modalita' e termini di cui all'art. 6 del presente decreto. 5. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, con particolare riferimento alla responsabilita' di coordinamento dell'attuazione, di monitoraggio e di valutazione del Rdc e alla funzione di identificazione degli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 7, secondo modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 6 del presente decreto, allegato sub 5). 6. I dati del Sistema informativo sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento al Reddito di cittadinanza, anche nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalita' e termini definiti nel Piano di cui all'art. 4 del presente decreto, allegato sub 4). 7. Al Sistema informativo accede la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli Enti di formazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nei limiti e secondo modalita' e termini di cui all'art. 7 del presente decreto. 8. Con riferimento alle attivita' di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di finanza operano in qualita' di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze. Nel rispetto delle competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali le regioni e le province autonome ovvero Agenzie regionali o altri Enti regionali sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le Agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150/2015 effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualita' di titolari autonomi del trattamento. 9. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, secondo modalita' e termini stabiliti nei relativi Piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali e' riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonche' le modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalita'.