Art. 3
Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc
1. Il Sistema informativo del reddito di cittadinanza, collocato
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
alimentato ai sensi dell'art. 6, comma 3 e comma 4, lettera f), del
decreto-legge n. 4 del 2019, dall'INPS e dall'ANPAL che, secondo
termini e modalita' di seguito definite e per le finalita'
individuate nei commi seguenti e nell'art. 7, nel rispetto del
principio di minimizzazione, trasmettono al Sistema i dati,
dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati:
a) INPS, con riferimento ai beneficiari del Rdc:
1) dati anagrafici e codici fiscali dei singoli componenti i
nuclei familiari;
2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come
risultanti dalla DSU in corso di validita', aggiornate ai sensi
dell'art. 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019;
3) informazioni sull'ammontare del beneficio economico
riconosciuto;
4) informazioni presenti nel SIUSS sulle altre prestazioni
sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dall'INPS ovvero da
altri enti erogatori;
5) caratteristiche necessarie a identificare eventuali
componenti, appartenenti a nuclei familiari beneficiari, non
considerati nel calcolo della scala di equivalenza e pertanto non
beneficiari della misura ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3,
comma 13;
6) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti
tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, anche
avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli archivi
dell'Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli archivi del
Ministero dell'universita' e della ricerca;
7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti che
devono essere convocati dai Centri per l'impiego, ovvero dai Servizi
competenti dei comuni ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' recapiti dei relativi
richiedenti;
8) caratteristiche individuali e familiari identificate
nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei
Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione
multidimensionale;
9) in riferimento alle domande accolte, informazioni sugli
esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del
beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;
b) INPS, con riferimento ai beneficiari della pensione di
cittadinanza:
1) codici fiscali e comune di residenza dei soli richiedenti;
c) ANPAL, con riferimento ai beneficiari del Reddito di
cittadinanza:
1) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti
tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;
2) caratteristiche individuali e familiari identificate
nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei
Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione
multidimensionale;
2. Ai fini dell'individuazione delle platee tenute agli obblighi
connessi alla fruizione della misura e dell'amministrazione
territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del
Rdc ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di
semplificazione e protezione dei dati personali, utilizza le
informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le
informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a
disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, descritte nella tabella 7
dell'allegato sub 2).
3. In esito alle attivita' di cui al comma precedente, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, costituisce l'elenco dei
beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2,
incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la
stipula rispettivamente del patto per il lavoro, o del patto per
l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi alla
fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza.
4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui
all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, i dati, dettagliati nell'allegato
sub 2), di seguito riportati:
a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati di
cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai nuclei
familiari che devono essere convocati dai servizi dei comuni
competenti per il contrasto della poverta';
b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati
di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b) relativamente
ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti
i nuclei beneficiari;
c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i dati
personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 3), 8),
limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il
lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonche' ai beneficiari
che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano
richiesta di partecipare ai progetti.
5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui
all'art. 4 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati,
dettagliati nell'allegato sub 2), per la gestione degli adempimenti
amministrativi e della condizionalita' e per la gestione della
fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma
1, lettera a), numeri 1), 7), e 9) con esclusivo riferimento ai
beneficiari che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro
competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro.
6. Sono altresi' messi a disposizione della piattaforma digitale
istituita presso l'ANPAL, ai sensi dell'art. 4, i dati personali di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento
agli individui maggiorenni, non esclusi dagli obblighi, che devono
essere convocati dai servizi dei comuni competenti per il contrasto
della poverta', onde evitare che siano convocati anche dai Centri per
l'impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato di
disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita'
e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di
attivazione del Sistema informativo del reddito di cittadinanza»,
testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto.
8. Le modalita' di scambio dei dati tra le Piattaforme all'interno
del Sistema informativo sono descritte nel Piano di cui all'art. 6
del presente decreto, allegato sub 5).