Art. 3 Individuazione delle platee dei beneficiari Rdc 1. Il Sistema informativo del reddito di cittadinanza, collocato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' alimentato ai sensi dell'art. 6, comma 3 e comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 4 del 2019, dall'INPS e dall'ANPAL che, secondo termini e modalita' di seguito definite e per le finalita' individuate nei commi seguenti e nell'art. 7, nel rispetto del principio di minimizzazione, trasmettono al Sistema i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati: a) INPS, con riferimento ai beneficiari del Rdc: 1) dati anagrafici e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari; 2) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 8 a 11 del decreto-legge n. 4 del 2019; 3) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto; 4) informazioni presenti nel SIUSS sulle altre prestazioni sociali erogate ai componenti il nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori; 5) caratteristiche necessarie a identificare eventuali componenti, appartenenti a nuclei familiari beneficiari, non considerati nel calcolo della scala di equivalenza e pertanto non beneficiari della misura ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 13; 6) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, anche avvalendosi di informazioni acquisite a fini ISEE presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate, ovvero acquisite presso gli archivi del Ministero dell'universita' e della ricerca; 7) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti che devono essere convocati dai Centri per l'impiego, ovvero dai Servizi competenti dei comuni ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonche' recapiti dei relativi richiedenti; 8) caratteristiche individuali e familiari identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale; 9) in riferimento alle domande accolte, informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso; b) INPS, con riferimento ai beneficiari della pensione di cittadinanza: 1) codici fiscali e comune di residenza dei soli richiedenti; c) ANPAL, con riferimento ai beneficiari del Reddito di cittadinanza: 1) caratteristiche necessarie ad identificare i componenti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; 2) caratteristiche individuali e familiari identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale; 2. Ai fini dell'individuazione delle platee tenute agli obblighi connessi alla fruizione della misura e dell'amministrazione territoriale competente per la prima convocazione dei beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, utilizza le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo integrate con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, descritte nella tabella 7 dell'allegato sub 2). 3. In esito alle attivita' di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, costituisce l'elenco dei beneficiari, comprensivo delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, incluso l'identificativo di coloro che devono essere convocati per la stipula rispettivamente del patto per il lavoro, o del patto per l'inclusione, dei beneficiari non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc e dei titolari di pensione di cittadinanza. 4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), di seguito riportati: a) per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a) e c), con esclusivo riferimento ai nuclei familiari che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti per il contrasto della poverta'; b) per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b) relativamente ai soli componenti richiedenti la prestazione con riferimento a tutti i nuclei beneficiari; c) per la gestione dei progetti utili alla collettivita', i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 3), 8), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale, nonche' ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti. 5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 4 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, dettagliati nell'allegato sub 2), per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalita' e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 7), e 9) con esclusivo riferimento ai beneficiari che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del Patto per il lavoro. 6. Sono altresi' messi a disposizione della piattaforma digitale istituita presso l'ANPAL, ai sensi dell'art. 4, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 6), con esclusivo riferimento agli individui maggiorenni, non esclusi dagli obblighi, che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti per il contrasto della poverta', onde evitare che siano convocati anche dai Centri per l'impiego territorialmente competenti per la conferma dello stato di disoccupazione, a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 7. Al fine di dare attuazione al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di attivazione del Sistema informativo del reddito di cittadinanza», testo allegato sub 2), parte integrante del presente atto. 8. Le modalita' di scambio dei dati tra le Piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel Piano di cui all'art. 6 del presente decreto, allegato sub 5).