Art. 5
Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale
1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale si
compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalita' di cui
all'art. 3, comma 4:
a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale;
b) controlli anagrafici;
c) progetti utili alla collettivita'.
2. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a
disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di Ambito
territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a),
individuate puntualmente nell'allegato sub 2), per lo svolgimento
delle funzioni di seguito indicate:
a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con
funzione di figura di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 9, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 («case manager»);
b) convocazione dei beneficiari;
c) analisi preliminare;
d) quadro di analisi approfondito;
e) patto di inclusione sociale;
f) monitoraggio del patto.
3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni,
raccolgono le informazioni derivanti dall'utilizzo degli strumenti
per la valutazione e la progettazione dei Patti per l'inclusione
sociale, approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 23 luglio 2019, dettagliate nell'allegato
sub 3), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4,
lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per
lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di autonomi
titolari.
4. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale,
alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a) della
Piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato 3, con
le informazioni di seguito indicate:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per
l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da
sanzionare;
d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da
parte dei comuni stessi l'attuazione dei Patti per l'inclusione
sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il
nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di
cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), sono
trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della
applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o
decadenza, con riferimento a singoli individui o nuclei familiari,
nelle modalita' definite nell'allegato sub 3).
6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1, lettera b),
sono messe a disposizione dell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente e, nelle more del suo completamento, dei comuni, che si
coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni di cui
all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di
residenza e soggiorno. Ai fini della verifica del requisito di
residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in
modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a
disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il
singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a
disposizione dell'INPS per il tramite della Piattaforma, nelle
modalita' definite nell'allegato sub 3).
7. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le
informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme e con le
caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 15, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei mesi dalla data di
conversione del decreto, sulla cui base verra' integrato il presente
decreto.
8. Il trattamento dei dati effettuato mediante la Piattaforma e'
articolato a livello di Ambito territoriale. L'accreditamento degli
operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare sulla
piattaforma avviene per il tramite di uno o piu' operatori, comunque
identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il ruolo
di Amministratore dell'Ambito di appartenenza, per conto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di
Amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei
beneficiari del Rdc. L'accesso alle informazioni da parte degli
utenti abilitati dall'Amministratore avviene selettivamente con
riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati secondo
le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9.
9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di
attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto
per l'inclusione sociale», testo allegato sub 3), parte integrante
del presente atto.
10. Il Ministero mette a disposizione dei comuni la Piattaforma per
la gestione delle funzioni di cui al comma 3, dei cui dati sono
titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera
in qualita' di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi
dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che
dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle
attivita' di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile
dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri
servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema,
possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni
di cui al presente articolo, per il tramite del proprio Sistema, a
condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di
tutte le informazioni richieste dalla Piattaforma e
l'interoperabilita' dei sistemi secondo le modalita' indicate nel
Piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.