Art. 5 
 
      Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale 
 
  1. La piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale  si
compone di tre sezioni, una  per  ciascuna  delle  finalita'  di  cui
all'art. 3, comma 4: 
    a) sistema gestionale dei Patti per l'inclusione sociale; 
    b) controlli anagrafici; 
    c) progetti utili alla collettivita'. 
  2. Nella sezione di cui al  comma  1,  lettera  a),  sono  messe  a
disposizione dei comuni,  che  si  coordinano  a  livello  di  Ambito
territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a),
individuate puntualmente nell'allegato sub  2),  per  lo  svolgimento
delle funzioni di seguito indicate: 
    a)  assegnazione  dei  nuclei  beneficiari  agli  operatori   con
funzione di figura di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 9,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 («case manager»); 
    b) convocazione dei beneficiari; 
    c) analisi preliminare; 
    d) quadro di analisi approfondito; 
    e) patto di inclusione sociale; 
    f) monitoraggio del patto. 
  3. Con riferimento alle funzioni di  cui  al  comma  2,  i  comuni,
raccolgono le informazioni derivanti  dall'utilizzo  degli  strumenti
per la valutazione e la  progettazione  dei  Patti  per  l'inclusione
sociale, approvati con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 23 luglio 2019,  dettagliate  nell'allegato
sub 3), integrando le  informazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  4,
lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano,  per
lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualita' di  autonomi
titolari. 
  4. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
alimentano  la  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera   a)   della
Piattaforma, in conformita' con quanto previsto nell'allegato 3,  con
le informazioni di seguito indicate: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio; 
    b)  l'avvenuta  o  la  mancata  sottoscrizione  del   Patto   per
l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima; 
    c) le informazioni sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  alle
sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,
entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'accertamento  dell'evento   da
sanzionare; 
    d) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare  da
parte dei comuni  stessi  l'attuazione  dei  Patti  per  l'inclusione
sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti  il
nucleo beneficiario in esito alla  valutazione  multidimensionale  di
cui all'art. 4, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. 
  5. Le informazioni di cui  al  comma  4,  lettere  b)  e  c),  sono
trasmesse all'INPS per il tramite della  piattaforma  ai  fini  della
applicazione di sanzioni o provvedimenti  di  sospensione,  revoca  o
decadenza, con riferimento a singoli individui  o  nuclei  familiari,
nelle modalita' definite nell'allegato sub 3). 
  6. Nella sezione della Piattaforma di cui al comma 1,  lettera  b),
sono messe a disposizione dell'Anagrafe nazionale  della  popolazione
residente e, nelle more del suo completamento,  dei  comuni,  che  si
coordinano a livello di Ambito territoriale, le informazioni  di  cui
all'art. 3, comma 4, lettera b), per la  verifica  dei  requisiti  di
residenza e soggiorno.  Ai  fini  della  verifica  del  requisito  di
residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi  due  in
modo continuativo, ove  necessario,  le  informazioni  sono  messe  a
disposizione dei diversi comuni  in  cui  risulta  aver  riseduto  il
singolo  dichiarante.  Gli  esiti  della  verifica   sono   messi   a
disposizione  dell'INPS  per  il  tramite  della  Piattaforma,  nelle
modalita' definite nell'allegato sub 3). 
  7.  La  sezione  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  contiene  le
informazioni sui progetti attivati dai comuni nelle forme  e  con  le
caratteristiche definite con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, da adottare ai sensi dell'art. 4,  comma  15,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entro sei  mesi  dalla  data  di
conversione del decreto, sulla cui base verra' integrato il  presente
decreto. 
  8. Il trattamento dei dati effettuato mediante  la  Piattaforma  e'
articolato a livello di Ambito territoriale.  L'accreditamento  degli
operatori dei servizi competenti comunali abilitati ad operare  sulla
piattaforma avviene per il tramite di uno o piu' operatori,  comunque
identificati a livello di Ambito territoriale, per svolgere il  ruolo
di  Amministratore  dell'Ambito  di  appartenenza,  per   conto   del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  ruolo   di
Amministratore  non  prevede  l'accesso   ai   dati   personali   dei
beneficiari del Rdc.  L'accesso  alle  informazioni  da  parte  degli
utenti  abilitati  dall'Amministratore  avviene  selettivamente   con
riferimento alle finalita' perseguite e ai compiti assegnati  secondo
le modalita' indicate nel Piano di cui al comma 9. 
  9. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di  cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi di  minimizzazione,  integrita'  e
riservatezza dei dati personali, e' approvato il  «Piano  tecnico  di
attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per  il  patto
per l'inclusione sociale», testo allegato sub  3),  parte  integrante
del presente atto. 
  10. Il Ministero mette a disposizione dei comuni la Piattaforma per
la gestione delle funzioni di cui al  comma  3,  dei  cui  dati  sono
titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale  opera
in qualita' di  responsabile  del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi
dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Gli Ambiti territoriali che
dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle
attivita' di gestione dei Patti per l'inclusione sociale, accessibile
dai  servizi  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri
servizi, ovvero appartenenti alle regioni  dotate  di  tale  sistema,
possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le  informazioni
di cui al presente articolo, per il tramite del  proprio  Sistema,  a
condizione che sia garantita la  trasmissione  e  il  recepimento  di
tutte    le    informazioni    richieste    dalla    Piattaforma    e
l'interoperabilita' dei sistemi secondo  le  modalita'  indicate  nel
Piano di cui al comma 9.  Deve  in  ogni  caso  essere  garantito  il
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali, adottando  le  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati  ai  sensi
dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.