Art. 6 Piano tecnico di interoperabilita' delle Piattaforme del Rdc 1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalita' individuate nel Piano tecnico di cui al comma 2 del presente articolo: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 12, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5 del presente decreto; b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari per i quali siano ravvisate particolari criticita' in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) del presente decreto; c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell'allegato sub 4); d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 3 dell'allegato sub 4); e) messa a disposizione dei comuni delle informazioni sulle dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro sottoscritte dai beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto della poverta' dei comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub 4). 2. Al fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il Rdc, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonche' per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano tecnico di interoperabilita' delle Piattaforme del Rdc», testo allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.