Art. 6
Piano tecnico di interoperabilita'
delle Piattaforme del Rdc
1. Le piattaforme di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto
dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito
indicate, scambiando i dati nelle modalita' individuate nel Piano
tecnico di cui al comma 2 del presente articolo:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in
forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla
valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di
consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 12, decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro. I
dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici
fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il Sistema informativo
mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5 del presente
decreto;
b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi
competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari
per i quali siano ravvisate particolari criticita' in relazione alle
quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento
lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4. I dati oggetto di comunicazione da parte dei
centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi
sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il
Sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3,
comma 4, lettera a) del presente decreto;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con
riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'art. 4, comma
12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4; i dati oggetto di
comunicazione sono descritti nella tabella 2 dell'allegato sub 4);
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del
beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi;
i dati oggetto di comunicazione sono descritti nella tabella 3
dell'allegato sub 4);
e) messa a disposizione dei comuni delle informazioni sulle
dichiarazioni di immediata disponibilita' al lavoro sottoscritte dai
beneficiari del Rdc convocati dai servizi competenti per il contrasto
della poverta' dei comuni descritti nella Tabella 5 dell'allegato sub
4).
2. Al fine di consentire il dialogo tra le Piattaforme per il Rdc,
per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonche' per la
messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di quelle sulle verifiche dei
requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 5, comma 4, del
medesimo decreto-legge, nel rispetto dei principi di minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati personali, e' approvato il «Piano
tecnico di interoperabilita' delle Piattaforme del Rdc», testo
allegato sub 5), parte integrante del presente decreto.