Art. 7
Utilizzo dei dati per finalita' di analisi,
monitoraggio e controllo
1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche'
per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 4, comma 14, del medesimo decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, fermo restando l'art. 24 del decreto
legislativo n. 147/2017, tutti i dati descritti nelle tabelle degli
allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere
utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in
forma aggregata, definite nell'allegato 5.
2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, per le finalita' di cui all'art. 24,
comma 11 del decreto legislativo n. 147/2017, i predetti dati,
elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata,
nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei territori di
competenza.
3. Per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari,
nonche' per le attivita' di monitoraggio degli Enti di formazione, da
svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia
economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, la Guardia di finanza, sulla base di apposite
convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, nonche' dell'art. 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accede,
attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti
dati:
a) dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri
1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b);
b) comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge n. 510/1996;
c) dati, eventualmente presenti relativi alle imprese, ai
beneficiari del Rdc e agli enti, anche di formazione, destinatari
degli incentivi;
d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva
cui sono corrisposti gli assegni di ricollocazione, ai sensi
rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.
4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte
ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito
del Sistema informativo del Rdc da parte della Guardia di finanza,
avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi
presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei
collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle
specifiche finalita' in concreto perseguite.
5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali di
cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 presenti tra le
informazioni di cui al comma 3, l'accesso e' limitato ai dati
relativi alla salute dei beneficiari del Rdc ricavabili dalle
prestazioni sociali erogate o contenuti nelle dichiarazioni
presentate a fini ISEE ovvero nelle comunicazioni obbligatorie del
datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.