Art. 7 
 
             Utilizzo dei dati per finalita' di analisi, 
                      monitoraggio e controllo 
 
  1. Per le finalita' di analisi, monitoraggio e valutazione, nonche'
per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 4, comma 14, del  medesimo  decreto-legge
28  gennaio  2019,  n.  4,  fermo  restando  l'art.  24  del  decreto
legislativo n. 147/2017, tutti i dati descritti nelle  tabelle  degli
allegati  piani  tecnici  sono,  comunque,   elaborati   per   essere
utilizzati dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  in
forma individuale anonimizzata, privi  di  ogni  riferimento  che  ne
permetta il collegamento  con  gli  interessati  e  comunque  secondo
modalita' che rendono questi ultimi  non  identificabili,  ovvero  in
forma aggregata, definite nell'allegato 5. 
  2. Nelle  more  della  piena  attuazione  del  Sistema  informativo
unitario dei servizi sociali, per le finalita' di  cui  all'art.  24,
comma 11 del  decreto  legislativo  n.  147/2017,  i  predetti  dati,
elaborati per essere utilizzati in  forma  individuale  anonimizzata,
nelle medesime modalita' di cui al comma 1, sono resi disponibili dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle  regioni  e  alle
province autonome con  riferimento  ai  residenti  nei  territori  di
competenza. 
  3. Per le attivita' di controllo  nei  confronti  dei  beneficiari,
nonche' per le attivita' di monitoraggio degli Enti di formazione, da
svolgere   nell'ambito   delle   ordinarie   funzioni   di    polizia
economico-finanziarie esercitate ai sensi del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 68, la Guardia di  finanza,  sulla  base  di  apposite
convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, nonche' dell'art. 47 del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.
51, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  accede,
attraverso il Sistema informativo del Rdc, esclusivamente ai seguenti
dati: 
    a) dati personali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),  numeri
1), 2), 3), 4), 6) e 9) e lettera b); 
    b)  comunicazioni  obbligatorie  di  cui   all'art.   9-bis   del
decreto-legge n. 510/1996; 
    c)  dati,  eventualmente  presenti  relativi  alle  imprese,   ai
beneficiari del Rdc e agli enti,  anche  di  formazione,  destinatari
degli incentivi; 
    d) dati sui soggetti erogatori di servizi di assistenza intensiva
cui  sono  corrisposti  gli  assegni  di  ricollocazione,  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto. 
  4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono individuate misure atte
ad assicurare che l'accesso ai dati  personali  trattati  nell'ambito
del Sistema informativo del Rdc da parte della  Guardia  di  finanza,
avvenga con  misure  tecniche  e  organizzative  adeguate  ai  rischi
presentati dal trattamento,  idonee  a  garantire  la  sicurezza  dei
collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie  alle
specifiche finalita' in concreto perseguite. 
  5. Con riferimento alle categorie particolari di dati personali  di
cui  all'art.  9  del  regolamento  UE  2016/679  presenti   tra   le
informazioni di cui  al  comma  3,  l'accesso  e'  limitato  ai  dati
relativi  alla  salute  dei  beneficiari  del  Rdc  ricavabili  dalle
prestazioni  sociali  erogate   o   contenuti   nelle   dichiarazioni
presentate a fini ISEE ovvero nelle  comunicazioni  obbligatorie  del
datore di lavoro riguardo ai casi di collocamento mirato.