IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                delle politiche agricole, alimentari, 
                       forestali e del turismo 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2,  commi  8-bis,
8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e
dell'art. 1, comma 3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze  di  pesca»,  che
recepisce le disposizioni dell'art.  3,  punto  3,  allegato  II  del
regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile  2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli  attrezzi  di
pesca»   classificati   secondo    la    statistica    internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il decreto ministeriale n. 6572 del 17 luglio  2018,  recante
delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, on.le Franco Manzato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  marzo   2002   e   successive
modificazioni ed integrazioni recante  «Disciplina  della  pesca  dei
piccoli pelagici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80  del  5
aprile 2002); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2016  e   successive
modificazioni ed  integrazioni  recante  «Misure  per  la  pesca  dei
piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare
Adriatico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
122 del 26 maggio 2016; 
  Visto il decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019  contenente
«Arresto temporaneo dell'attivita' di pesca delle unita'  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico  per
l'anno 2019»; 
  Vista la raccomandazione n. 37/2013/1  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  relativa  ad  un  Piano  di
gestione pluriennale per la pesca degli  stock  di  piccoli  pelagici
nella  GSA  17  (Adriatico  settentrionale)   e   sulle   misure   di
conservazione  transitorie  per  la  pesca  degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale); 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e pesca - FEAMP, in particolare l'art. 33; 
  Vista la raccomandazione n. 38/2014/1  della  Commissione  generale
per  la  pesca  nel  Mar  Mediterraneo   (CGPM)   che   modifica   la
raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e  di
emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli  stock  di  piccoli
pelagici nella GSA 17; 
  Vista la raccomandazione n. 39/2015/1  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM)  che  stabilisce  misure  di
prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative  alla  pesca  degli
stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Vista la raccomandazione n. 40/2016/3  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo  (CGPM)  che  stabilisce  ulteriori
misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative  alla  pesca  degli
stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Vista la raccomandazione n. 42/2018/8  della  Commissione  generale
per la pesca nel Mar Mediterraneo  (CGPM)  che  stabilisce  ulteriori
misure di emergenza, per il 2019, 2020 e 2021,  relative  alla  pesca
degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18); 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca  nel  Mar  Mediterraneo  ed  in
particolare l'allegato III; 
  Visto il reg. (CE)  n.  1224/2009  ed  in  particolare,  l'art.  7,
paragrafo 1, che consente di  autorizzare  i  pescherecci  comunitari
allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se  esse
sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso  di  validita',
quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le  attivita'  sono
autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione  dello  sforzo  di
pesca; b) in un piano pluriennale; c)  in  una  zona  di  restrizione
della pesca; d) nella pesca a fini  scientifici;  e)  in  altri  casi
previsti dalla normativa comunitaria; 
  Visto il reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto  delle  norme  delle  politiche
comuni della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare  gli  articoli  9  e  10  inerenti  principi,
obiettivi e contenuto dei piani pluriennali; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza
adottate da uno Stato membro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014  della  Commissione
del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per
alcune attivita' di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo; 
  Visto il rapporto del gruppo  di  lavoro  sulla  valutazione  degli
«stock» dei piccoli  pelagici  del  Comitato  consultivo  scientifico
(SAC) della Commissione generale per la pesca  nel  Mar  Mediterraneo
(CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014; 
  Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata
dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la  pesca  (CSTEP)
della Commissione europea nel  corso  della  38ª  riunione  plenaria,
tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011; 
  Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione  n.  37/2013/1
viene posto a carico delle Parti contraenti  l'obbligo  di  procedere
alla redazione di  una  lista  delle  imbarcazioni  autorizzate  alla
cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20  gennaio
2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilita' di pesca per alcuni
stock ittici e  gruppi  di  stock  ittici,  applicabili  nelle  acque
dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione,  in  determinate  acque
non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di
piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»; 
  Ritenuto   di   dover   emanare   disposizioni   che   garantiscano
l'attuazione  delle  predette   misure   tecniche   contenute   nelle
raccomandazioni della CGPM n. 37/2013/1, n. 38/2014/1, n.  39/2015/1,
n. 40/2016/3 e n. 42/2018/8; 
  Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni
dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) 1224/2009; 
  Ritenuto tuttavia di dover garantire un  sistema  di  registrazione
delle catture valido ed uniforme al fine  di  accertare  gli  sbarchi
effettivi delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in
Adriatico  nonche'  di  monitorare  le  attivita'  di  cattura  delle
suddette specie, indipendentemente dalla  effettiva  Lunghezza  fuori
tutto (LFT); 
  Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione  pesca
del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014,  per  una  modifica  del
reg. (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella  normativa
comunitaria delle raccomandazioni della CGPM; 
  Considerata  pertanto  la  necessita',  nel  descritto  quadro   di
obblighi e procedure scaturenti dalla normativa  dell'Unione  europea
ed internazionale ed in particolare  alla  luce  della  piu'  recente
raccomandazione n. GFCM/42/2018/8, aggiornare e modificare la vigente
disciplina in  materia  di  cattura  dei  piccoli  pelagici  nel  Mar
Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA  17  e
18); 
  Sentito il parere del  tavolo  di  consultazione  permanente  della
pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, con  riguardo  alla  materia  di
fermo pesca, nella seduta del 7 febbraio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli
pelagici»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da  circuizione
e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture  di  acciughe  e/o
sardine costituiscono almeno il 50% in peso  vivo  del  totale  delle
catture effettuate. 
  2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di  piccoli
pelagici in Adriatico»: unita' da pesca munite di reti  trainate,  da
circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17
e/o GSA 18 ed incluse nell'elenco di cui al successivo art. 5, le cui
catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50%  in  peso
vivo del totale delle catture effettuate. 
  3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di ventiquattro ore, o
parte di esso, durante il quale una unita' da pesca  e'  dedita  alla
«attivita' connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa,  al
traino e al recupero di un attrezzo  da  pesca,  al  trasferimento  a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a  bordo,  alla
trasformazione a bordo,  al  trasferimento,  alla  messa  in  gabbia,
all'ingrasso e allo sbarco di pesci e  prodotti  della  pesca»,  come
definita all'art. 4, comma 28 del reg. (UE) n.  1380/2013  citato  in
premessa. 
  4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato  a  Nord  della
linea retta che collega il punto di  coordinate  41°55'N  -  015°08'E
sulla costa italiana  ed  il  confine  terrestre  tra  la  Croazia  e
Montenegro, come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 
  5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta
che collega il punto di coordinate 41°55'N  -  015°08'E  sulla  costa
italiana ed il confine terrestre tra la Croazia  e  Montenegro  e  la
linea retta che collega il punto di  coordinate  40°04'N  -  018°29'E
sulla costa italiana ed il confine terrestre tra  Albania  e  Grecia,
come definito nella raccomandazione n. CGPM/33/2009/2. 
  6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine.