Art. 2 Misure di gestione 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca, non possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare. 2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per piu' di venti giornate al mese e non possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di sardina o con un massimo di centoquarantaquattro giorni di pesca di acciughe. 3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non superera' il livello di catture di piccoli pelagici esercitato nel 2014 e stabilito all'allegato IL del regolamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 citato in premessa; in aggiunta, per gli anni 2019, 2020 e 2021 verra' attuata una progressiva riduzione annua del 5% a partire dal livello di cattura di piccoli pelagici esercitato nel 2014. 4. Le unita' di cui all'art. 1, comma 2 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita': a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore 17,00 del venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in alternativa dalle ore 17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi'; b. per il sistema denominato «volante», dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedi'. 5. Fermo restando l'obbligo di rispettare quarantotto ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al precedente comma 4, tutte le unita' da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilita' dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del porto base. 6. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, e' vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il compartimento marittimo di Monfalcone ed il compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 7. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 6, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le quattro miglia dalla costa. 8. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: A) Fermo pesca acciughe: per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Monfalcone l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Venezia a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 maggio al 13 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° maggio al 30 maggio; B) Fermo pesca sardine: per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza chiusura che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 20 febbraio al 21 marzo; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre; per tutti i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto a Gallipoli (fino al limite della GSA 18) l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 novembre. 9. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 8, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque della GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti. 10. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unita' abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima dei porti di base logistica. 11. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.