Art. 2 
 
                         Misure di gestione 
 
  1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di  stock  di
piccoli  pelagici  nel  Mediterraneo,  indipendentemente  dalla  loro
lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attivita' di pesca,  non
possono pescare, in media, per piu' di venti giornate al mese  e  non
possono eccedere le centottanta giornate di pesca nell'anno solare. 
  2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, a parziale  modifica  di  quanto
stabilito al precedente comma 1,  i  pescherecci  che  effettuano  la
pesca attiva di stock di  piccoli  pelagici  in  Adriatico,  operanti
nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per piu' di  venti
giornate al mese e non possono eccedere le  centottanta  giornate  di
pesca nell'anno solare, con un massimo di centoquarantaquattro giorni
di pesca di sardina o con un massimo di  centoquarantaquattro  giorni
di pesca di acciughe. 
  3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la  pesca  attiva  di  stock  di
piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non superera'
il livello di catture di  piccoli  pelagici  esercitato  nel  2014  e
stabilito all'allegato  IL  del  regolamento  (UE)  n.  2019/124  del
Consiglio del 30 gennaio 2019 citato in premessa;  in  aggiunta,  per
gli anni 2019, 2020 e 2021 verra' attuata una  progressiva  riduzione
annua del 5% a partire dal livello di  cattura  di  piccoli  pelagici
esercitato nel 2014. 
  4. Le unita' di cui all'art. 1, comma 2 osservano il fermo  tecnico
della pesca con le seguenti modalita': 
    a. per il sistema denominato «circuizione», dalle ore  17,00  del
venerdi' alle ore 17,00 della domenica o, in  alternativa  dalle  ore
17,00 del sabato alle ore 17,00 del lunedi'; 
    b. per il sistema  denominato  «volante»,  dalle  ore  00,00  del
sabato alle ore 00,00 del lunedi'. 
  5.  Fermo  restando  l'obbligo  di   rispettare   quarantotto   ore
continuative  di  riposo  settimanale  secondo  quanto  stabilito  al
precedente comma 4, tutte le  unita'  da  pesca  munite  di  reti  da
circuizione e/o altri tipi di  reti  circuitanti  che  effettuano  la
pesca attiva di stock di piccoli pelagici  nella  GSA  17  e  GSA  18
possono recuperare eventuali giornate perse  per  avverse  condizioni
meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilita' dovute alle
fasi lunari, anche  nelle  giornate  di  sabato  e  domenica,  previa
comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del porto base. 
  6. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31  dicembre
compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle
acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento
marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli
inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una
distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 
  Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e  fino  al  31  dicembre
compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle
acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento
marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli
inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una
distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 
  Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e  fino  al  31  dicembre
compresi, e' vietata la pesca di  stock  di  piccoli  pelagici  nelle
acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra  il  compartimento
marittimo di Monfalcone ed il compartimento  marittimo  di  Gallipoli
inclusi (fino al limite della GSA  18)  estremi  inclusi,  entro  una
distanza dalla costa inferiore alle sei miglia. 
  7. Per l'anno 2019, dalla data del 1° giugno e fino al 31  dicembre
compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i
pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera
locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori
tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro
miglia dalla costa. 
  Per l'anno 2020, dalla data del 1° maggio e  fino  al  31  dicembre
compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i
pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera
locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori
tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro
miglia dalla costa. 
  Per l'anno 2021, dalla data del 1° aprile e  fino  al  31  dicembre
compresi in deroga al  divieto  di  cui  al  precedente  comma  6,  i
pescherecci che effettuano  la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici iscritti in  IV  categoria  abilitati  alla  pesca  costiera
locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza  fuori
tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare  oltre  le  quattro
miglia dalla costa. 
  8. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite
le seguenti chiusure spazio-temporali allo  scopo  di  proteggere  le
zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici: 
    A) Fermo pesca acciughe: 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste  a  Monfalcone
l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni
consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Venezia  a  Gallipoli
(fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea
dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  15
maggio al 13 giugno; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 agosto; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 giugno; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto a Gallipoli (fino al limite della  GSA  18)  l'interruzione
temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni  consecutivi  e'
dal 1° maggio al 30 maggio; 
    B) Fermo pesca sardine: 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti  a
circuizione a chiusura meccanica e reti a circuizione senza  chiusura
che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte
ovvero operanti nei compartimenti marittimi da  Trieste  a  Gallipoli
(fino   al   limite   della   GSA   18)   l'interruzione   temporanea
dell'attivita' di pesca per  trenta  giorni  consecutivi  e'  dal  20
febbraio al 21 marzo; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Trieste a Rimini l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 15 dicembre al 13 gennaio; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti  nei  compartimenti  marittimi  da
Pesaro ad Ancona l'interruzione temporanea  dell'attivita'  di  pesca
per trenta giorni consecutivi e' dal 1° al 30 ottobre; 
      per   tutti    i    pescherecci    autorizzati    all'esercizio
dell'attivita' di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: volanti
e volanti a coppie che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli
pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San
Benedetto a Gallipoli (fino al limite della  GSA  18)  l'interruzione
temporanea dell'attivita' di pesca per trenta giorni  consecutivi  e'
dal 1° al 30 novembre. 
  9. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di  cui
al precedente comma 8, e' fatto divieto di esercitare la pesca - e le
operazioni di sbarco - di piccoli pelagici, nelle acque della GSA  17
e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e  nelle
acque  prospicienti  i  suddetti  compartimenti,  anche  agli   altri
pescherecci che  effettuano  la  pesca  attiva  di  piccoli  pelagici
provenienti da altri compartimenti. 
  10. Fatto salvo  il  rispetto  di  eventuali  ulteriori  misure  di
gestione vigenti, le unita' abilitate  con  altri  sistemi  di  pesca
oltre a quelli previsti per la  pesca  attiva  di  stock  di  piccoli
pelagici, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono  optare
per la continuazione  dell'attivita',  nei  periodi  di  interruzione
obbligatori, previo  sbarco  delle  attrezzature  per  la  pesca  dei
piccoli  pelagici   ovvero   apposizione   dei   sigilli   da   parte
dell'Autorita'  marittima.  A  tal  fine,   l'armatore   deve   darne
comunicazione  scritta,  entro  e  non  oltre  il  giorno  precedente
l'inizio  dell'interruzione  temporanea  obbligatoria,  al  capo  del
compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorita' marittima  dei
porti di base logistica. 
  11. Per gli anni 2020 e 2021,  fermo  restando  i  limiti  previsti
dalla raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione generale per  la
pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con  successivo
decreto   del   direttore   generale   della   pesca   marittima    e
dell'acquacoltura,  possono  essere  stabiliti   periodi   di   fermo
differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.