Art. 3 
 
             Elenco delle unita' autorizzate alla pesca 
             dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
 
  1. Per gli anni 2019,  2020  e  2021,  la  capacita'  della  flotta
complessiva delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione  a
chiusura meccanica (PS)» e/o  «reti  da  traino  pelagiche  a  coppia
(PTM)» che operano la pesca attiva di stock di  piccoli  pelagici  in
Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in  termini
di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita',  la
capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 
  2. Con decreto 30 marzo 2018 del  direttore  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con  decreto
30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate  alla
pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 
  3. Entro il 30  settembre  di  ogni  anno,  la  Direzione  generale
procede alla revisione formale dell'elenco delle  unita'  autorizzate
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.