Art. 3 Elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la capacita' della flotta complessiva delle unita' da pesca operanti con «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovra' superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unita', la capacita' della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014. 2. Con decreto 30 marzo 2018 del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - rettificato ed integrato con decreto 30 aprile 2018 - e' istituito l'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.