Art. 4 Istanza per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», ovvero via pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it in conformita' al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 2. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresi' allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l'opzione irrevocabile, per tutta la durata biennale dell'autorizzazione, ad utilizzare il sistema «volante» o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - e a rinunciare all'uso di «reti a strascico divergenti (OTB)» o «sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti (OTT)», qualora autorizzati in licenza.