Art. 4 
 
               Istanza per l'autorizzazione alla pesca 
             dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
 
  1. Al fine di ottenere  l'autorizzazione  alla  pesca  dei  piccoli
pelagici (sardine e acciughe) nell'ambito della GSA 17 e GSA 18,  gli
interessati, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  devono  farne  apposita  richiesta   al
Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
turismo - Dipartimento delle politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della  pesca  -  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 -  00187
Roma, di seguito indicata come «Direzione generale», ovvero  via  pec
all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it in  conformita'  al
modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o
dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego  dei
sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all'abrogato art. 11  del
decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli  attrezzi  «reti  a
circuizione a chiusura meccanica (PS)  reti  da  traino  pelagiche  a
coppia (PTM)», cosi' come  identificati  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto ministeriale 26 gennaio 2012. 
  2. Alla richiesta di cui al precedente  comma  1,  gli  interessati
devono altresi'  allegare  una  dichiarazione,  con  la  quale  viene
esplicitata l'opzione irrevocabile,  per  tutta  la  durata  biennale
dell'autorizzazione,   ad   utilizzare   il   sistema   «volante»   o
«circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a  circuizione  a  chiusura
meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia  (PTM)»  -  e  a
rinunciare  all'uso  di  «reti  a  strascico  divergenti   (OTB)»   o
«sfogliare-rapidi (TBB)» e «reti gemelle divergenti  (OTT)»,  qualora
autorizzati in licenza.