Art. 5 
 
              Requisiti per l'autorizzazione alla pesca 
             dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 
 
A) Unita' in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  1. Ai fini  dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla  pesca  dei
piccoli pelagici nella GSA 17 e 18, la sussistenza dei requisiti gia'
previsti dal  decreto  ministeriale  25  gennaio  2016  e  successive
modificazioni ed indicati al successivo comma 2, costituisce  diritto
di prelazione. 
  2.  Gli  interessati  in  possesso  dei  requisiti  richiamati   al
precedente paragrafo 1, che non hanno  gia'  presentato  istanza  nei
termini previsti dal citato decreto ministeriale 25  gennaio  2016  e
successive modificazioni,  devono  allegare  all'istanza,  richiamata
all'art. 4, copia delle  pertinenti  pagine  del  giornale  di  pesca
(log-book), o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale  o
di trasporto, comprovanti l'effettuazione  della  pesca  dei  piccoli
pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per  un  totale
di centoquaranta giorni nel corso di due anni solari consecutivi, nel
quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. 
  3. Ai fini del diritto di prelazione di cui al precedente comma  1,
gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti  commi
devono presentare istanza entro e non oltre  il  quarantesimo  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti
commi e gia' inseriti nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca
dei piccoli pelagici nella GSA 17 e  GSA  18  ai  sensi  del  decreto
direttoriale 30 marzo 2018 sono esonerati dal presentare l'istanza di
cui all'art. 4 del presente decreto. 
B)  Unita'  non  in  possesso  dei  requisiti  di  cui   al   decreto
ministeriale  25  gennaio  2016   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
  5.  Gli  interessati,  in  possesso  della  licenza  di   pesca   o
dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego  dei
sistemi indicati al  comma  1  del  precedente  art.  4  ma  non  dei
requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25  gennaio  2016  e
successive modificazioni e richiamati al precedente comma  2,  devono
farne  apposita  richiesta  secondo  le   modalita'   stabilite   nel
precedente art. 4. 
  6. La sussistenza comprovata di uno o piu' dei  seguenti  requisiti
costituisce titolo preferenziale per il rilascio  dell'autorizzazione
alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18: 
    l'impresa armatrice dell'unita' e' costituita, per almeno il 70%,
da soggetti di  eta'  inferiore  a trentacinque  anni  di  eta',  con
riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    l'unita' e' iscritta in una organizzazione produttori  costituita
da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, ovvero
l'interessato si impegna ad iscrivere l'unita' in una  organizzazione
produttori costituita da  unita'  che  operano  la  pesca  del  pesce
azzurro in Adriatico; 
    l'unita' non e' incorsa in  violazioni  gravi  che  costituiscono
l'assegnazione di punti  alla  licenza  di  pesca,  nei  cinque  anni
precedenti la data di presentazione dell'istanza.