Art. 5 Requisiti per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 A) Unita' in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18, la sussistenza dei requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed indicati al successivo comma 2, costituisce diritto di prelazione. 2. Gli interessati in possesso dei requisiti richiamati al precedente paragrafo 1, che non hanno gia' presentato istanza nei termini previsti dal citato decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni, devono allegare all'istanza, richiamata all'art. 4, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di trasporto, comprovanti l'effettuazione della pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di centoquaranta giorni nel corso di due anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015. 3. Ai fini del diritto di prelazione di cui al precedente comma 1, gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi devono presentare istanza entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi e gia' inseriti nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 ai sensi del decreto direttoriale 30 marzo 2018 sono esonerati dal presentare l'istanza di cui all'art. 4 del presente decreto. B) Unita' non in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli interessati, in possesso della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria recante l'abilitazione all'impiego dei sistemi indicati al comma 1 del precedente art. 4 ma non dei requisiti gia' previsti dal decreto ministeriale 25 gennaio 2016 e successive modificazioni e richiamati al precedente comma 2, devono farne apposita richiesta secondo le modalita' stabilite nel precedente art. 4. 6. La sussistenza comprovata di uno o piu' dei seguenti requisiti costituisce titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18: l'impresa armatrice dell'unita' e' costituita, per almeno il 70%, da soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di eta', con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'unita' e' iscritta in una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, ovvero l'interessato si impegna ad iscrivere l'unita' in una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico; l'unita' non e' incorsa in violazioni gravi che costituiscono l'assegnazione di punti alla licenza di pesca, nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'istanza.