Art. 6 
 
          Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione 
          alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18 
 
  1. A seguito  della  revisione  formale  dell'elenco  delle  unita'
autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18  di
cui al comma 3 dell'art. 3, la Direzione generale, qualora  verifichi
che la capacita' della flotta autorizzata per i piccoli  pelagici  e'
inferiore a quella esistente nel 2014, prende in esame  le  richieste
pervenute di ulteriori autorizzazioni alla pesca dei piccoli pelagici
nella GSA 17 e GSA 18, presentate secondo le  modalita'  indicate  ai
precedenti articoli, fino al  raggiungimento  della  capacita'  della
flotta indicata al comma 1 dell'art. 3. 
  2. La Direzione generale valuta, in via prioritaria  e  sulla  base
del criterio della presentazione cronologica, le richieste presentate
dagli interessati in possesso dei requisiti  indicati  al  precedente
art. 5 A). 
  3. Terminata la verifica delle  richieste  presentate  nei  termini
tassativi di cui al precedente comma  1  dell'art.  4,  la  Direzione
generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta  e'  ancora
inferiore a quella esistente nel 2014, valuta le richieste presentate
dagli interessati in possesso dei requisiti  indicati  al  precedente
art. 5 B) nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) sussistenza dei requisiti di cui  all'art.  5,  comma  6,  che
costituiscono  titolo  preferenziale,  peraltro   maggiorato   se   i
requisiti sono cumulati (la presenza  di  tutti  e  tre  i  requisiti
costituisce  titolo  preferenziale   rispetto   all'interessato   che
presenta solo due requisiti ed indifferentemente da quali essi  siano
e, di conseguenza, la presenza di due  requisiti  costituisce  titolo
preferenziale rispetto all'interessato  che  presenta  uno  solo  dei
requisiti indicati, indipendentemente da quale esso sia); 
    b) a parita' di numero di requisiti presentati, indifferentemente
da  quali/quale  essi/esso  siano/sia,   vale   il   criterio   della
presentazione cronologica; 
    c)  in  caso  l'interessato  si  impegni  ad   aderire   ad   una
organizzazione produttori costituita da unita' che operano  la  pesca
del  pesce  azzurro  in  Adriatico,  qualora  la  Direzione  generale
valutera'  positivamente  la  richiesta   presentata,   ne   inviera'
comunicazione all'interessato che dovra' procedere all'adesione entro
e non oltre trenta giorni dalla  ricezione  della  comunicazione.  Ad
avvenuta adesione,  la  Direzione  generale  procedera'  ad  inserire
l'imbarcazione nell'elenco delle unita' autorizzate  alla  pesca  dei
piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 
  4. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito
ai  precedenti  articoli,  nonche'  verificati  i  presupposti  e  le
condizioni richiesti, provvedera' all'aggiornamento dell'elenco delle
unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA
18   nonche',   successivamente,   al   rilascio    della    prevista
autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai  sensi  e  per  gli
effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento  (CE)  del
Consiglio del  20  novembre  2009,  n.  1224  e  al  punto  22  della
raccomandazione GFCM n. 37/2013/1. 
  5. La predetta autorizzazione ha validita' biennale, con decorrenza
dalla data di rilascio. L'istanza  di  rinnovo  (allegato  1)  dovra'
essere presentata dagli  interessati  al  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo  -  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
- via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine  di  sessanta
giorni  antecedenti  la  scadenza  della   suddetta   autorizzazione.
L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare  di
aver pescato piccoli pelagici per almeno settantadue giorni nella GSA
17  e/o  GSA  18,   nel   periodo   di   validita'   della   predetta
autorizzazione.  Il  possesso  di  tale   requisito   dovra'   essere
dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book  elettronico.  La
mancanza del  requisito  richiesto  al  presente  comma  comporta  il
mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo
giorno antecedente la  scadenza  della  suddetta  autorizzazione,  il
requisito richiesto non  fosse  ancora  raggiunto,  l'istanza  potra'
essere  presentata  con  riserva  di  raggiungimento  del   requisito
richiesto entro il termine di validita' dell'autorizzazione di pesca. 
  6. Gli interessati  possono  richiedere  alla  Direzione  generale,
utilizzando il modello riportato nell'allegato  3,  la  cancellazione
definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente  motivata
e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo
elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.