Art. 6 Rilascio, validita' e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e 18 1. A seguito della revisione formale dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 di cui al comma 3 dell'art. 3, la Direzione generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta autorizzata per i piccoli pelagici e' inferiore a quella esistente nel 2014, prende in esame le richieste pervenute di ulteriori autorizzazioni alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate secondo le modalita' indicate ai precedenti articoli, fino al raggiungimento della capacita' della flotta indicata al comma 1 dell'art. 3. 2. La Direzione generale valuta, in via prioritaria e sulla base del criterio della presentazione cronologica, le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 A). 3. Terminata la verifica delle richieste presentate nei termini tassativi di cui al precedente comma 1 dell'art. 4, la Direzione generale, qualora verifichi che la capacita' della flotta e' ancora inferiore a quella esistente nel 2014, valuta le richieste presentate dagli interessati in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 5 B) nel rispetto dei seguenti criteri: a) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6, che costituiscono titolo preferenziale, peraltro maggiorato se i requisiti sono cumulati (la presenza di tutti e tre i requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all'interessato che presenta solo due requisiti ed indifferentemente da quali essi siano e, di conseguenza, la presenza di due requisiti costituisce titolo preferenziale rispetto all'interessato che presenta uno solo dei requisiti indicati, indipendentemente da quale esso sia); b) a parita' di numero di requisiti presentati, indifferentemente da quali/quale essi/esso siano/sia, vale il criterio della presentazione cronologica; c) in caso l'interessato si impegni ad aderire ad una organizzazione produttori costituita da unita' che operano la pesca del pesce azzurro in Adriatico, qualora la Direzione generale valutera' positivamente la richiesta presentata, ne inviera' comunicazione all'interessato che dovra' procedere all'adesione entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Ad avvenuta adesione, la Direzione generale procedera' ad inserire l'imbarcazione nell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18. 4. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli, nonche' verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera' all'aggiornamento dell'elenco delle unita' autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 nonche', successivamente, al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1. 5. La predetta autorizzazione ha validita' biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza di rinnovo (allegato 1) dovra' essere presentata dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovra' dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno settantadue giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di validita' della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del log-book elettronico. La mancanza del requisito richiesto al presente comma comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la scadenza della suddetta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse ancora raggiunto, l'istanza potra' essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validita' dell'autorizzazione di pesca. 6. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita' avente analoghe caratteristiche.