Art. 7 Disposizioni finali 1. Nelle more del rilascio da parte della Direzione generale dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto gli armatori delle unita' che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, devono depositare presso l'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio una dichiarazione con la quale viene effettuata la scelta, irrevocabile fino al 31 dicembre 2020, ad utilizzare il solo sistema «volante» e/o «circuizione» - ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» e/o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» - fra tutti quelli autorizzati in licenza. Qualora l'autorizzazione non fosse ancora stata rilasciata dalla Direzione generale, entro il 31 dicembre 2020 gli stessi armatori devono rinnovare tale scelta, con la medesima modalita' del deposito presso l'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, irrevocabile per i successivi dodici mesi. 2. Le Autorita' marittime provvedono via pec all'indirizzo pemac3@pec.politicheagricole.gov.it alla trasmissione di copia delle dichiarazioni ricevute ai sensi del precedente comma 1. 3. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate. 4. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del log-book elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine. 5. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l'obbligo di interrompere tale tipologia di pesca. 6. Indipendentemente dalla Lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di sistema VMS e/o AIS funzionante ed attivo. L'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se, ai sensi della normativa di riferimento, i sistemi installati a bordo, non risultano funzionanti. 7. Le unita' da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate. 8. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto. 9. Una volta effettuata la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» - ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», sono esonerate dal rispettare quanto previsto dall'art. 5, comma 1) e dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019 recante arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2019. 10. Per il 2019, nelle more dell'effettuazione della scelta di cui al comma 1, le imprese di pesca che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici con l'utilizzo del sistema «volante» ovvero con gli attrezzi «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019. 11. Le imprese autorizzate all'utilizzo del sistema «strascico» che effettuano la scelta di cui al comma 1 del presente articolo, se pur rispettati i periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 173 del 30 aprile 2019, non accedono ai contributi previsti dall'art. 33 del regolamento FEAMP n. 508/2014 se non hanno effettuato le misure di cui agli articoli 5, comma 1) e 6 dello stesso decreto.