Art. 8 Misure di sostegno in favore degli equipaggi e delle imprese 1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, e' prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le modalita' attuative della predetta misura sociale saranno determinate, ai sensi di quanto previsto al predetto art. 1, comma 673 con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze. 2. Successivamente alla modifica del Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001 con apposito decreto ministeriale potranno essere determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento, a valere sul Fondo FEAMP 2014/2020 ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 508/2014.