IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Visto il Capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1,  comma  1,  della
legge 8 aprile 2016, n. 49,  recante  la  disciplina  in  materia  di
Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); 
  Visto il comma 2 dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 18/2016
che prevede che con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate disposizioni  di
attuazione del Capo II del predetto decreto-legge; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  3
agosto 2016 recante  disposizioni  di  attuazione  del  Capo  II  del
predetto  decreto-legge  n.  18/2016,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188; 
  Visto  il  Capo  III  del  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,
convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1,  comma  1,  della
legge 20 maggio 2019, n. 41 che autorizza il Ministro dell'economia e
delle finanze a concedere la GACS per ventiquattro  mesi  dalla  data
della positiva decisione della Commissione europea,  prorogabili  per
ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello
Stato di cui al predetto  Capo  ed  apporta,  altresi',  modifiche  e
integrazioni  alla  disciplina   della   Garanzia   cartolarizzazione
sofferenze (GACS) prevista dal predetto Capo II del decreto-legge  n.
18/2016; 
  Visto, in particolare, l'art.  22  del  predetto  decreto-legge  n.
22/2019, che prevede che, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, le disposizioni  di  attuazione  di  cui  al
predetto art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 18/2016, anche al fine
di rafforzare il presidio dei  rischi  garantiti  dallo  Stato  e  le
attivita' di monitoraggio ivi  comprese  quelle  sull'evoluzione  dei
recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di  adeguare  le  previsioni  del
citato decreto 3 agosto 2016 alle modifiche normative introdotte  dal
predetto decreto-legge n. 22/2019  convertito  con  modificazioni  in
legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  3
agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto
2016, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        «come modificato dal  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.»; 
      2) la lettera h) e' sostituita come di seguito: 
        «h) "Soggetto Indipendente": uno o piu' soggetti  qualificati
indipendenti incaricati dal Ministero, previa  indicazione  da  parte
della Commissione europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  3,  del
decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.». 
    b) all'art. 3, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'art. 5: 
      1) al comma 1, lettera c), dopo la parola «Stato» sono aggiunte
le seguenti parole: «di cui all'art. 7-bis»; 
      2)  al  comma  2,  lettera  a),  la  parola  «commissione»   e'
sostituita dalla parola «commissioni»; 
    d) all'art. 6, dopo le  parole  «la  richiesta»  e'  aggiunta  la
parola «e'». 
    e) all'art. 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) dopo le parole «seguente documentazione»  sono  aggiunte
le  seguenti  parole:  «trasmessa  tramite   l'apposita   piattaforma
informatica predisposta dal gestore»; 
        1.2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera:  «g)
piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna  di  valutazione  del
merito di credito di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge.»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il gestore  mette  a
disposizione del soggetto indipendente tramite l'apposita piattaforma
informatica predisposta dallo stesso gestore, per le finalita' di cui
all'art. 20,  comma  3  del  decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,
convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio  2019,  n.  41,  le
istanze   di   concessione   della   garanzia   con    la    relativa
documentazione.». 
    f) dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: 
      «Art. 7-bis (Monitoraggio). - 1. Il soggetto  incaricato  della
riscossione dei  crediti  (Servicer)  fornisce  i  dati  relativi  al
monitoraggio sull'andamento delle operazioni tramite  la  piattaforma
informatica messa disposizione dal gestore e con la frequenza, almeno
trimestrale, da questi comunicata. In allegato al presente decreto e'
indicato il  contenuto  minimo  dei  dati  di  monitoraggio.  I  dati
richiesti e la loro frequenza possono essere modificati o  integrati,
anche  con  riferimento   ad   una   specifica   operazione,   previa
comunicazione del gestore ai soggetti interessati con un anticipo  di
almeno trenta giorni rispetto alla scadenza. 
      2. In caso di omessa, incompleta o ritardata  trasmissione  dei
dati senza giustificato motivo, ovvero laddove dagli stessi  emergano
situazioni di criticita', il Ministero,  anche  su  segnalazione  del
gestore, provvede a darne  informazione  all'autorita'  di  vigilanza
competente.». 
    g) all'art. 8: 
      al comma 1, le parole «delle finanze» sono soppresse e, dopo la
lettera b), e' aggiunta  la  seguente  lettera:  «c)  non  sia  stato
sostituito il soggetto  incaricato  della  riscossione  dei  crediti,
laddove si sia realizzata la fattispecie di cui all'art. 4, comma  1,
lettera f-bis) del decreto-legge.». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 14 ottobre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1-1347