Art. 3 1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione e i programmi industriali; g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attivita' di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri; h) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali; l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; m) gli atti e i provvedimenti riguardanti la societa' Difesa servizi S.p.a. e l'Agenzia industrie difesa; n) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e degli altri organismi internazionali con possibilita' di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni di intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi; o) la trattazione delle problematiche politico militari a carattere generale di cooperazione internazionale; p) i lineamenti generali concernenti il bilancio e la pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le altre amministrazioni pubbliche; q) le attivita' e i programmi, diretti o indiretti, di pianificazione, riorganizzazione, esecuzione, ricerca, sviluppo nazionale, internazionale e stranieri, afferenti l'area industriale della Difesa; r) le problematiche inerenti allo sviluppo della politica spaziale ed aerospaziale e alla internazionalizzazione dell'industria della Difesa; s) la valorizzazione, la razionalizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2019 Il Ministro: Guerini Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019 Ministero difesa, foglio n. 2538