Art. 3 
 
  1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di  gestione
di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, del Codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  del
Testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: 
    a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico  e
le direttive di carattere generale; 
    b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati  i
programmi e assegnate le risorse; 
    c) i rapporti internazionali  per  le  questioni  afferenti  alla
difesa e alla sicurezza militare; 
    d) le questioni connesse  con  l'intervento  delle  Forze  armate
nelle missioni internazionali; 
    e) gli atti che devono essere sottoposti alle  deliberazioni  del
Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; 
    f) le questioni concernenti i  programmi  d'armamento  terrestri,
navali, aeronautici e di  sistemi  di  comunicazione  e  i  programmi
industriali; 
    g) le problematiche relative all'area industriale della Difesa  o
comunque  connesse  con  le  attivita'   di   ricerca,   sviluppo   e
approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi  ed
enti nazionali, internazionali e stranieri; 
    h)  gli  atti  di  nomina,  i  conferimenti  di  incarichi  e  le
designazioni non espressamente delegati; 
    i) gli atti relativi alla costituzione di  commissioni,  comitati
ed altri organismi collegiali; 
    l) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; 
    m) gli atti e i  provvedimenti  riguardanti  la  societa'  Difesa
servizi S.p.a. e l'Agenzia industrie difesa; 
    n) le riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea,  della
NATO e degli  altri  organismi  internazionali  con  possibilita'  di
procedere,  quando  autorizzato,  alla  firma  delle  lettere,  delle
dichiarazioni di intenti e degli  altri  accordi  di  natura  tecnica
predisposti in tali sedi; 
    o)  la  trattazione  delle  problematiche  politico  militari   a
carattere generale di cooperazione internazionale; 
    p)  i  lineamenti  generali  concernenti   il   bilancio   e   la
pianificazione economico-finanziaria, anche in concerto con le  altre
amministrazioni pubbliche; 
    q)  le  attivita'  e  i  programmi,  diretti  o   indiretti,   di
pianificazione,  riorganizzazione,  esecuzione,   ricerca,   sviluppo
nazionale, internazionale e stranieri, afferenti  l'area  industriale
della Difesa; 
    r)  le  problematiche  inerenti  allo  sviluppo  della   politica
spaziale ed aerospaziale e alla internazionalizzazione dell'industria
della Difesa; 
    s) la valorizzazione, la razionalizzazione e la  dismissione  del
patrimonio immobiliare della Difesa. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 10 ottobre 2019 
 
                                                 Il Ministro: Guerini 

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019 
Ministero difesa, foglio n. 2538